Il Regolamento.

Il valore aggiunto recato dalla marcatura CE è che tutti i paesi devono permettere la vendita di prodotti da costruzione recanti il marchio CE. Ciò significa che le autorità pubbliche non possono richiedere ulteriori marchi o certificati, per non parlare poi di prove addizionali. In tal modo i fabbricanti o i distributori del prodotto possono commercializzarlo in qualsiasi paese del mercato interno europeo presentando sempre la stessa documentazione.

Assieme alla dichiarazione di prestazione il marchio consente ai clienti e agli utilizzatori finali di verificare la prestazione del prodotto e compararlo con altri prodotti sulla base dello stesso approccio tecnico. Quando i fabbricanti appongono una marcatura CE ad un prodotto garantiscono che la prestazione del prodotto che vendono è identica a quella da dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea. La marcatura CE contiene certe informazioni essenziali sul prodotto e presenta rimandi ad altri documenti addizionali che contengono anch’essi informazioni importanti.

La presenza della marcatura CE sui prodotti da costruzione indica che essi rispondono ai requisiti tecnici in essa contenuti e pertanto ne autorizza la vendita all’interno dello Spazio economico europeo (che include tutti i paesi UE più la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.

 

Obiettivi del Regolamento

Il 4 aprile 2011 venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abrogò la Direttiva 89/106/CEE.

Fino ad allora lo strumento di base della strategia della Commissione Europea, per assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione, era stata la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246 del 1993, modificato dal D.P.R. n. 499 del 1997.

Tale Direttiva nasceva con l’intento di superare i notevoli elementi di diversificazione del settore dei prodotti da costruzione, che limitavano fortemente il commercio tra i vari Stati Membri. Nel tempo si è avvertita la necessità di semplificare e chiarire il quadro normativo derivante dalla Direttiva e, al contempo, di migliorare la trasparenza e l’efficacia delle misure da essa previste.

In questo modo le Autorità europee hanno provveduto all’adozione di un Regolamento che mantenesse l’impianto fondamentale della Direttiva, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione da parte degli operatori economici e degli organismi autorizzati a svolgere la funzione di parte terza nello stesso processo di valutazione.

L’obiettivo, tanto della Direttiva quanto del Regolamento, è garantire la qualità nelle costruzioni, intesa come rispondenza a requisiti minimi prefissati in tutti i Paesi dell’Area Economica Europea.

 

La valutazione di conformità

La marcatura CE non consiste semplicemente nell’apporre un’etichetta sul vostro prodotto: i fabbricanti devono compiere diversi passi per completare il processo di marcatura CE.

I requisiti minimi, definiti Requisiti Essenziali, devono essere soddisfatti dall’intera opera di costruzione, allorché i singoli componenti sono inseriti in essa. I prodotti da costruzione devono quindi garantire il rispetto di uno o più Requisiti Essenziali da parte delle opere di costruzione in cui sono incorporati.
Rispetto alla Direttiva, il Regolamento introduce un ulteriore requisito sull’uso sostenibile delle risorse naturali, i primi sei requisiti sono invece gli stessi della Direttiva.

La Direttiva prevedeva di fissare regole armonizzate a livello europeo su come definire le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione a un insieme di caratteristiche essenziali specificamente definite per ogni tipo di prodotto: in questo modo era possibile garantire l’idoneità dei prodotti all’impiego previsto e apporre su di essi il marchio CE.
Per far ciò, la Direttiva prevedeva l’utilizzo di specificazioni tecniche, ovvero di norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, di atti di Benestare Tecnico.

Il Regolamento, similmente, definisce al Capitolo IV le cosiddette specifiche tecniche armonizzate come riferimento per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tali specifiche tecniche, di seguito sinteticamente descritte, si articolano in norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione.

 

Norme armonizzate

Le norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due organismi europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE -CEN e CENELEC-, definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

 

Documenti Europei di Valutazione

I Documenti Europei di Valutazione – EAD – (art. 19 del Regolamento) sono adottati dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica –TAB- in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per prodotti non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.

Gli EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento) una descrizione generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative all’impiego previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come criteri e metodi per la valutazione della prestazione del prodotto in relazione alle stesse caratteristiche essenziali. Sulla base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia la Valutazione Tecnica Europea comprendente la prestazione in merito alle caratteristiche essenziali concordate che il prodotto deve dichiarare e i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione.

Il Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare Tecnico Europeo con i Documenti Europei di Valutazione. Mentre i primi sono funzionali al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval), gli EAD rappresentano il riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European Technical Assessment).

 

Dichiarazione di prestazione

Le specifiche tecniche armonizzate costituiscono quindi la base per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tale valutazione conduce alla dichiarazione di prestazione che deve accompagnare il prodotto nel momento del suo collocamento sul mercato.

In merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni rispetto alla Direttiva. Esso stabilisce che le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una dichiarazione di prestazione (art. 4).

Le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione sono definite dai sistemi stabiliti nell’Allegato V. Tali sistemi distinguono (analogamente a quanto disposto dalla Direttiva) diverse classi di rischio legate al rischio potenziale cui l’utente va incontro nel caso di mancato soddisfacimento delle prestazioni attese da parte del prodotto medesimo: si va dal sistema 1+ (rischio massimo) al sistema 4. Per ogni sistema si prescrivono gli obblighi in capo al fabbricante e all’organismo notificato coinvolto come parte terza nel processo di valutazione. Tali sistemi sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

La semplificazione rispetto alla Direttiva consiste quindi nel fatto che per ogni classe di rischio è specificato chiaramente nell’Allegato V il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione e che il risultato finale di tale processo, per qualsiasi tipo di prodotto, è la dichiarazione di prestazione, prerequisito per la marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione esprime quindi la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e in accordo con le specifiche tecniche armonizzate. I suoi contenuti sono dettagliati nell’art. 6 del Regolamento.

Ai prodotti per i quali è redatta la dichiarazione di prestazione in accordo con le prescrizioni del Regolamento è affisso il marchio CE, di cui sono descritti i principi generali e le regole di utilizzo negli art. 8 e 9.

 

Procedure semplificate e deroghe

Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato, oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Inoltre, il Regolamento prevede specifiche procedure semplificate volte a facilitare i compiti per i produttori e a diminuire i costi delle prove. Tali procedure interessano, oltre ai prodotti in esemplare unico di cui già si è detto, i prodotti che condividono la tipologia con un altro prodotto fabbricato da un altro fabbricante e già testato, i prodotti che sono un insieme di componenti assemblati e già testati e le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione cui si applicano sistemi di valutazione di tipo 3 o 4.

Altra novità del Regolamento, rispetto alla Direttiva, sono i Punti di Contatto Prodotti, di cui all’art. 10, che rispondono all’esigenza di rendere facilmente accessibili agli utilizzatori le norme tecniche nazionali e che svolgono funzioni di assistenza al fine di fornire informazioni utili al soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle opere di costruzione.
I Punti di Contatto Prodotti sono designati dagli Stati Membri ai sensi dell’articolo 9 del regolamento CE n. 764/2008.

 

Obblighi degli operatori

Il Regolamento tratta inoltre nel dettaglio –come non accadeva nella Direttiva- gli obblighi degli operatori economici, cioè di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori.
Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento (copia della dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento) nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori (art. 14). Simili obblighi di produzione e conservazione dei documenti che accompagnano i prodotti interessano i fabbricanti e gli importatori (artt. 11 e 13).
Ulteriori obblighi degli operatori economici comprendono le azioni da intraprendere qualora sorgano dubbi sulla conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili del Regolamento.

 

Recepimento

Il Regolamento 305/2011/UE è stato recepito in Italia con il D.Lgs. n. 16 del 16.06.2017.

Valutazioni di conformità CE

 

Norme armonizzate

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo «mandati»), formulate dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo «comitato permanente per le costruzioni»).

2. Qualora le parti interessate siano coinvolte nel processo di definizione di norme armonizzate ai sensi del presente articolo, gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che le varie categorie siano in tutti i casi rappresentate in modo giusto ed equo.

3. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre.
Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

4. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

5. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di inizio del periodo di coesistenza;
c) data di fine del periodo di coesistenza.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE.

Fatti salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine.

Immissione sul mercato

 

Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all’articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all’atto di immetterlo sul mercato.

Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all’articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.

Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 11-12-13-14.

 

I testi ufficiali del regolamento e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Regolamento_305-2011_09-03-11.pdf | pdf 1Kb |

DLgs_106_16-06-17_Adeguamento regolamento 305-2011.pdf | pdf 2Mb |