Elementi comuni tra le Direttive.

 
 
La valutazione della conformità di un prodotto alle specifiche direttive di riferimento è simile per tutte le direttive del “Nuovo Approccio”.
 

Procedure di valutazione della conformità

Ai fini dell’attestazione di conformità del prodotto alle disposizioni alla direttiva specifica, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva.

  1. Il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione del prodotto di cui all’allegato VIII.
  2. Il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di esame per la certificazione CE del tipo, più controllo interno sulla fabbricazione del prodotto.
  3. Il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di garanzia qualità totale.

Indipendentemente dalla procedura adottata, il fabbricante o il suo mandatario devono comunque;

  1. eseguire una valutazione dei rischi presenti sul prodotto;
  2. conseguentemente verificare che i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute siano soddisfatti;
  3. realizzare il fascicolo tecnico del prodotto;
  4. realizzare le istruzioni per l’uso;
  5. apporre la targa di marcatura CE sul prodotto;
  6. redigere la dichiarazione di Conformità CE.