La Direttiva.
Gli elettrodomestici rappresentano il fulcro della nostra vita quotidiana. A più di un secolo di distanza dalla loro comparsa, continuano a evolversi rapidamente e a portare nuovi benefici alla società.
La politica UE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per chi utilizza materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. La presenza della marcatura CE su questi materiali indica che sono conformi ai requisiti armonizzati di sicurezza in vigore e ne autorizza la vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche ai prodotti realizzati in paesi terzi.
Obiettivi della Direttiva
La Direttiva 2014/35/UE ha l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza per i materiali elettrici a bassa tensione e di armonizzare le norme che regolano la loro vendita all’interno dell’UE. Essa ha sostituito la Direttiva 2006/95/CE per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008).
La Direttiva specifica che il materiale elettrico a bassa tensione non deve mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni “in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione”.
I principali obiettivi di sicurezza delle apparecchiature oggetto della Direttiva sono elencati nell’Allegato I.
Per “materiale elettrico” si intende “ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua”. L’Allegato II della Direttiva contiene un elenco dei materiali esclusi, come parti elettriche di ascensori, contatori elettrici, prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
La valutazione di conformità
La valutazione della conformità per i prodotti oggetto della Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione si effettua tramite un controllo interno della produzione, condotto dal produttore stesso o dal suo mandatario nell’Unione, senza il coinvolgimento di una terza parte. I dettagli relativi a questa procedura sono contenuti nell’Allegato IV della Direttiva. Il produttore deve anche conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto per dieci anni dalla sua immissione sul mercato.
Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore (o il suo mandatario nell’UE) può apporre il marchio CE sull’apparecchiatura. In alternativa, esso può essere apposto sull’imballaggio, sulle istruzioni d’uso o sul certificato di garanzia. Esso deve essere visibile, facilmente leggibile e indelebile.
Nel caso in cui un’autorità nazionale richieda a un produttore o a un importatore la valutazione di conformità, egli potrà chiedere a un organismo notificato di redigere un resoconto, che dovrà essere inviato personalmente dal produttore o dall’importatore.
Individuare le norme europee armonizzate di riferimento
Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un’apparecchiatura a bassa tensione sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate applicabili. Le norme europee armonizzate sono volontarie ma, qualora applicate, forniscono la presunzione di conformità.
Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato
I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ciascuno stato nel quale l’apparecchiatura è immessa sul mercato. Sono tenuti a mettere in atto tutte le misure necessarie per eliminare i rischi connessi alle apparecchiature elettriche a bassa tensione.
Recepimento
La Direttiva Bassa Tensione è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 86 del 19.05.2016.
Valutazioni di conformità CE
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.
Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali
1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione.
I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali
Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.
Immissione sul mercato
Immissione sul mercato e messa in servizio
Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9
L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.
I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.
Direttiva_2014-35-UE_Materiale-elettrico-bassa-tensione_29-03-2014.pdf | pdf 831Kb |
DLgs_86_19-05-16_Recepimento_2014-35-UE.pdf | pdf 317Kb |