La Direttiva.

La politica dell’Unione europea in merito agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) ha due obiettivi fondamentali: garantire il massimo livello di salute e sicurezza e armonizzare le norme che regolano la vendita di tali apparecchiature e la loro circolazione all’interno dell’UE.

La presenza della marcatura CE su un apparecchio ATEX e sui sistemi di protezione indica che essi rispondono ai requisiti armonizzati di sicurezza e ne consente la vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi destinati al mercato europeo.

 

Obiettivi della Direttiva

Oltre gli apparecchi e ai sistemi di protezione, la Direttiva ATEX 2014/34/UE si applica anche ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione prodotti per l’uso al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari per il funzionamento sicuro degli apparecchi ATEX e dei sistemi di protezione.

La Direttiva definisce come “apparecchi” tutte “le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione”.

Sono considerati “sistemi di protezione” “i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi sopra definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome”.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Direttiva le apparecchiature mediche, i mezzi di trasporto, le navi o i dispositivi di protezione individuale oggetto del Regolamento 2016/425/UE che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE. La Direttiva non si applica inoltre gli apparecchi e ai sistemi di protezione per i quali il pericolo di esplosione sia determinato dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili o a seguito di fuga accidentale di gas.

La Direttiva 94/9/CE che regolava questa materia è stata abrogata e sostituita da quella più aggiornata del 2014 per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008).

 

La valutazione di conformità

Le procedure di valutazione di conformità che i fabbricanti sono tenuti a seguire prima di apporre il marchio CE sui loro prodotti sono indicate al Capitolo II, Articolo 8 della Direttiva.

Le procedure da seguire sono diverse e dipendono dal tipo di apparecchio o sistema di protezione in questione. Le categorie e i gruppi di apparecchi sono indicati nell’Allegato I della Direttiva e i dettagli sulle diverse procedure di valutazione di conformità sono indicati negli Allegati dal III al IX.

Una volta completata la procedura di valutazione di conformità, il produttore può apporre il marchio CE sull’apparecchio, sistema di protezione o dispositivo oggetto della Direttiva. La marcatura CE deve essere apposta in modo “chiaro, visibile, leggibile e indelebile”. Se un organismo notificato è stato coinvolto nella procedura di valutazione di conformità, il suo numero di identificazione deve essere indicato accanto al marchio CE.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un fabbricante dovrebbe intraprendere per garantire che gli apparecchi e i sistemi di protezione ATEX siano conformi alla Direttiva 94/9/CE è verificare che rispondano ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza relativi alla progettazione e alla fabbricazione, come indicato nell’Allegato II della Direttiva, e individuare quali norme europee armonizzate sono applicabili.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui gli apparecchi sono immessi sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in ciascuno Stato membro.

 

Recepimento

La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 85 del 19.05.2016.

Valutazioni di conformità CE

 

Presunzione di conformità dei prodotti

1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II contemplati da tali norme o parti di esse.

2. Se non esistono norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all’allegato II.

 

Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure da seguire per valutare la conformità di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1, la procedura di esame UE del tipo di cui all’allegato III unitamente a una delle seguenti procedure:
— conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione di cui all’allegato IV,
— conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto di cui all’allegato V;

b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2:
i) in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, la procedura di esame UE del tipo di cui all’allegato III, unitamente a una delle seguenti procedure:
— conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale di cui all’allegato VI,
— conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VII;
ii) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, il controllo interno della produzione previsto dall’allegato VIII e invio della documentazione tecnica indicata all’allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che ne accusi quanto prima ricevuta e la conservi;

c) per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, il controllo interno della produzione di cui all’allegato VIII;

d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo è possibile seguire la conformità basata sulla verifica dell’unità di cui all’allegato IX.

2. Per valutare la conformità dei sistemi di protezione a funzione autonoma si deve usare La procedura di cui ai punti a) o d) del paragrafo 1.

3. Ai componenti si applicano le procedure di cui al paragrafo 1, esclusa l’apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risulti la conformità dei componenti con le disposizioni applicabili della presente direttiva, ne specifichi le caratteristiche e le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.

4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, si può altresì applicare la procedura di cui all’allegato VIII.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, le autorità competenti possono, su richiesta debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, dei prodotti diversi dai componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell’interesse della protezione.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono essere redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato.

Indipendentemente dalla procedura adottata, il fabbricante o il suo mandatario devono comunque:

  • eseguire una valutazione dei rischi di accensione presenti sul prodotto;
  • conseguentemente verificare che i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute siano soddisfatti;
  • realizzare il fascicolo tecnico del prodotto;
  • realizzare le istruzioni per l’uso;
  • apporre la targa di marcatura CE sul prodotto;
  • redigere la dichiarazione di Conformità CE.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato e posti in servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso dei pertinenti prodotti purché ciò non implichi che tali prodotti siano modificati secondo modalità non specificate nella presente direttiva.

3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, gli Stati membri non impediranno la presentazione di prodotti che non soddisfino la presente direttiva e provvederanno affinché sia chiaramente indicato che tali prodotti non sono conformi con la presente direttiva e che non sono in vendita finché non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate per garantire la protezione delle persone.

Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9.

 

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute

I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza loro applicabili di cui all’allegato II, tenuto conto dell’uso cui sono destinati.

 

I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Direttiva_2014-34-UE_Apparecchi-atmosfere-potenzialmente-esplosive_29-03-14.pdf | pdf 1Mb |

DLgs_85_19-05-16_Recepimento_2014-34-UE.pdf | pdf 781Kb |