Tutte le direttive coprono vasti settori delle attività industriali ed hanno in comune, pur nella logica differenziazione merceologica, alcuni elementi distintivi che costituiscono la filosofia di base del “[1] Nuovo Approccio” e sono l’argomento fondamentale di distinzione e rottura rispetto alle direttive emesse in precedenza.
Questi elementi distintivi sono così riassumibili:
a. ampio campo di applicazione
b. obbligatorietà dell’applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza
c. rinvio a norme tecniche e presunzione di conformità
d. armonizzazione totale
e. [2] marcatura CE
a. Ampio campo di applicazione
Le direttiva non si applicano ad un prodotto o ad una famiglia di prodotti, ma ad ampie categorie. Un prodotto può ricadere sotto il campo di applicazione di più direttive: caso tipico sono gli apparecchi elettrici che sono coperti sia dalla Direttiva Bassa Tensione che dalla Direttiva EMC, oltre che dalla Direttiva Macchine (p.e. utensili portatili).
b. Obbligatorietà dell’applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza
I Requisiti Essenziali di [3] Sicurezza costituiscono l’oggetto e lo scopo che ogni direttiva si prefigge in termini di tutela, cioè quegli aspetti fondamentali della sicurezza e della salute che la direttiva intende tutelare e che quindi debbono essere soddisfatti dai prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. Trattandosi di aspetti fondamentali, questi requisiti, salvo alcune eccezioni, sono redatti in termini generali e non contengono alcuna prescrizione tecnica di dettaglio. Questo ne consente l’applicabilità nel tempo e quindi non si richiede un continuo aggiornamento per seguire il progresso tecnologico.
c. Rinvio a norme tecniche e presunzione di [4] conformità
Il soddisfacimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle Direttive. Inoltre la tecnica legislativa del “Nuovo Approccio”, anziché indicare cosa si deve fare obbligatoriamente, stabilisce gli obiettivi che obbligatoriamente devono essere raggiunti lasciando libera la strada per arrivarvi. Quindi, di fatto, il costruttore si trova in condizione di poter scegliere la strada più opportuna per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla [5] direttiva.
Le direttive tuttavia individuano una strada maestra per conseguire il soddisfacimento dei requisiti essenziali e cioè la strada delle Norme Tecniche, intendendo come tali quelle emanate dagli organismi di normazione.
I prodotti costruiti secondo tali norme, quando esse siano “armonizzate” (vedremo nel seguito il significato di questo termine), vengono per effetto della presunzione di conformità riconosciuti automaticamente, di diritto, come soddisfacenti ai requisiti essenziali.
Le norme tecniche sono di applicazione volontaria, ma, quando armonizzate, il loro contenuto conferisce la presunzione del soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle Direttive.
È da sottolineare che le Direttive, per la presunzione di [6] conformità, innanzitutto prendono in considerazione le norme armonizzate; in mancanza di queste, prevedono il ricorso ad altre normative internazionale o nazionali per le quali peraltro è prevista una speciale procedura per renderle valide sul piano europeo.
d. Armonizzazione totale
Molte Direttive emanate prima del cosiddetto “Nuovo Approccio” erano di carattere opzionale: permettevano cioè prodotti non conformi per i mercati interni dei vari Paesi. Tutte le Direttive “Nuovo Approccio” hanno l’obiettivo della “Armonizzazione totale”, ovvero: solo prodotti conformi alle Direttive possono essere immessi sul mercato. Ciò è stato stabilito sulla base della considerazione che tutti i cittadini dell’Unione devono godere degli stessi diritti in termini di tutela ed anche per evitare distorsioni della concorrenza.
e. [7] Marcatura CE
Le Direttive “Nuovo Approccio” richiedono che su tutti i prodotti coperti dalle stesse, sia apposta la marcatura CE. La Direttiva 93/68/CEE e ognuna delle Direttive di prodotto stabiliscono le regole di apposizione della Marcatura: in particolare si ricorda che le sue proporzioni devono sempre essere rispettate e che la dimensione verticale minima è stabilita in 5 mm.