Copertura delle Direttive
c. Rinvio a norme tecniche e presunzione di conformità
Il soddisfacimento dei requisiti essenziali costituisce il solo aspetto tecnico obbligatorio delle Direttive. Inoltre la tecnica legislativa del “Nuovo Approccio”, anziché indicare cosa si deve fare obbligatoriamente, stabilisce gli obiettivi che obbligatoriamente devono essere raggiunti lasciando libera la strada per arrivarvi. Quindi, di fatto, il costruttore si trova in condizione di poter scegliere la strada più opportuna per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.
Le direttive tuttavia individuano una strada maestra per conseguire il soddisfacimento dei requisiti essenziali e cioè la strada delle Norme Tecniche, intendendo come tali quelle emanate dagli organismi di normazione.
I prodotti costruiti secondo tali norme, quando esse siano “armonizzate” (vedremo nel seguito il significato di questo termine), vengono per effetto della presunzione di conformità riconosciuti automaticamente, di diritto, come soddisfacenti ai requisiti essenziali.
Le norme tecniche sono di applicazione volontaria, ma, quando armonizzate, il loro contenuto conferisce la presunzione del soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle Direttive.
Informazioni: Copertura delle Direttive
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