La [1] clausola di salvaguardia è disciplinata dalla decisione 93/465/CEE e le sue prescrizioni sono riportate in tutte le [2] direttive del nuovo approccio.
Essa si applica ai prodotti di consumo [3] non conformi alla regolamentazione comunitaria o nazionale e che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori; non è necessario che i prodotti in questione costituiscano un pericolo grave e immediato, né che vi sia una procedura equivalente sul piano comunitario per limitarne o vietarne la commercializzazione.
Ciascuno Stato membro può adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti considerati insicuri, informando immediatamente la Commissione cui spetta l’emissione di un parere sull’opportunità delle misure adottate. Se si tratta di un errore di fabbricazione isolato, circoscritto al territorio dello Stato membro che ha rilevato l’infrazione, non è necessario invocare la clausola per vietare, all’interno dello Stato stesso, la circolazione del prodotto incriminato.