Le direttive comunitarie: scopo e applicazione
Il Trattato di Roma del 1957, che istituiva le Comunità Economiche Europee, poneva una fondamentale distinzione tra le “direttive di prodotto” e le “direttive sociali“.
Le prime fanno riferimento all’art. 100A, che disciplina il principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune sulla base del principio che ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.
Questo non implica tuttavia una scelta di basso profilo: dovendo eliminare le barriere giuridiche alla libera circolazione delle merci, il legislatore ha scelto di fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere adeguato.
Essi costituiscono così il minimo comune denominatore di tutte le legislazioni nazionali, ma sono adeguati al livello tecnologico così alto da rispondere sempre e comunque all’obiettivo di un mercato avanzato.
Le direttive sociali fanno invece riferimento all’art. 118A del Trattato di Roma: esse sono indirizzate non tanto al fabbricante dei prodotti, ma al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza.
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