Libera circolazione per prodotti marchio CE
Gli Stati Membri devono presumere che i prodotti recanti la “marcatura CE” ottemperino a tutte le disposizioni delle direttive applicabili, che ne prevedano la sua affissione. Di conseguenza, gli Stati Membri non possono proibire, limitare od impedire l’immissione sul Mercato e l’utilizzo nel loro territorio di prodotti che affiggono la marcatura CE, a meno che le disposizioni relative alla marcatura CE siano applicate non correttamente.Con riferimento alla CPD, ciò significa che gli Stati Membri devono presumere che i prodotti siano idonei per l’impiego previsto se consentono all’Opera nella quale sono incorporati di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, quando tali prodotti hanno affissa la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le sue disposizioni, incluse le procedure di attestazione della conformità.
Informazioni: Libera circolazione per prodotti marchio CE
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