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Direttiva CE 94/9 (parte quinta)

Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità nell’art. 7 della direttiva ce 94/9:
1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all’articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima può essere apposta solo se il predetto materiale e conforme anche a tali direttive.

2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.

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Direttiva CE 94/9 (parte quarta)

La direttiva ce all’art. 6 puntualizza le Procedure di valutazione della conformità: Ai fini dell’apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea deve per cui all’articolo l, comma l, compresi i dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, seguire le seguenti procedure:

a) Per il gruppo di apparecchi I categoria MI e gruppo di apparecchi II categoria: procedura di esame CE del tipo di cui all’allegato III; unitamente alla procedura relativa alla garanzia qualità produzione di cui all’allegato IV oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all’allegato V;

oppure: procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all’allegato IX.

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Direttiva CE 94/9 (parte terza)

L’art. 5 della Direttiva CE 94/9 - La marcatura CE di conformità e costituita dalle iniziali CE, secondo il modello di cui all’allegato X. La marcatura CE e seguita dal numero di identificazione dell’ organismo notificato qualora quest’ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.

La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell’allegato II.

E’ vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui dispositivi di cui all’articolo l, comma 2, marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi può essere apposta ogni altra marcatura, purché essa non limiti la visibilità e la leggibilita della marcatura CE.

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