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Il core business di Eureka è il processo globale con il quale si procede alla marcatura CE di una macchina: l’esecuzione dell’Analisi dei Rischi, la realizzazione del Fascicolo Tecnico, l’esecuzione del Manuale di Istruzione, la Dichiarazione di conformità. Il tutto personalizzato sulle specifiche esigenze del Cliente. La marcatura CE in breve E’ l'atto formale con il quale il Fabbricante »»

Direttive nuovo approccio (parte quarta)

Le direttive “Nuovo approccio” stabiliscono che l’importatore (persona responsabile dell’immissione nel mercato) deve poter fornire all’autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L’importatore (persona responsabile dell’immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell’autorità di controllo.

L’importatore stabilito nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo ha una responsabilità ben definita, anche se limitata, ai sensi delle direttive del nuovo approccio. In alcune direttive l’importatore viene considerato come la persona responsabile dell’immissione nel mercato.
Non è necessario che l’importatore riceva un mandato dal fabbricante né che abbia un rapporto privilegiato con questi come nel caso del rappresentante autorizzato. L’importatore deve tuttavia accertarsi di poter stabilire un contatto con il fabbricante, per poter adempiere ai propri obblighi.

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Direttive nuovo approccio (parte terza)

Il fabbricante può essere o meno stabilito all’interno della Comunità; in ogni caso può designare un rappresentante autorizzato nella Comunità che agisca per suo conto per svolgere alcune funzioni stabilite dalle direttive applicabili. Il fabbricante che non è stabilito nella Comunità non è tenuto a nominare un rappresentante autorizzato, anche se può avere alcuni vantaggi a farlo.
Per soddisfare gli obiettivi delle direttive “Nuovo approccio” - ossia per poter agire per conto del fabbricante - il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nella Comunità. Sempre in base alle direttive in questione, i rappresentanti commerciali del fabbricante (quali i distributori autorizzati), stabiliti o meno all’interno della Comunità, non devono essere confusi con il rappresentante autorizzato.

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Direttive nuovo approccio (parte seconda)

Direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi e direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
Il concetto di fabbricante introdotto dal nuovo approccio è diverso da quello previsto dalle direttive sulla responsabilità per danni da prodotti e sulla sicurezza generale dei prodotti. È possibile intraprendere un’azione legale o amministrativa nei confronti di qualunque persona della catena di fornitura o distribuzione che possa essere ritenuta responsabile della mancata conformità di un prodotto; ciò accade in particolare se il fabbricante è stabilito al di fuori della Comunità. In base alla direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi, il concetto di fabbricante comprende un numero maggiore e diverso di persone rispetto alle direttive di nuovo approccio; per maggiori informazioni sulla definizione di fabbricante (produttore) e sulle rispettive responsabilità ai sensi della direttiva in questione, cfr. il paragrafo 3.7.

In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per “produttore” s’intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti commercializzati.

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