Obblighi del fabbricante e dell’organismo notificato
Gli obblighi che incombono sul fabbricante in base ai diversi moduli ed i compiti che spettano all’organismo notificato si possono elencare come segue:
Modulo A - Controllo interno della fabbricazione
Il fabbricante: dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali della direttiva
L’organismo notificato: controlla il prodotto ad intervalli casuali.
Il produttore (o il suo rappresentante nella Comunità nel caso di prodotti di provenienza extracomunitaria) deve conservare per un periodo di 10 anni la documentazione attestante che è stato rispettato quanto previsto dalla specifica direttiva. E’ inoltre previsto che il produttore, per alcuni controlli su aspetti specifici di un prodotto, si debba rivolgere a laboratori esterni (modulo Aa)
Modulo B - Esame del tipo
Implica la verifica da parte di un ente terzo che un campione rappresentativo della produzione soddisfi quanto richiesto dalla direttiva di riferimento.
Il fabbricante: presenta il tipo e la documentazione tecnica
L’organismo notificato: controlla e attesta che il tipo è conforme ai requisiti
Modulo C - Conformità al tipo
Il fabbricante: dichiara che il prodotto è conforme al prototipo certificato.
L’organismo notificato: controlla il prodotto ad intervalli casuali.
Modulo D - UNI EN ISO 9002
Il fabbricante: utilizza un sistema di qualità per la produzione e per i controlli
L’organismo notificato: certifica il sistema di qualità
Modulo E - UNI EN ISO 9003
Il fabbricante: utilizza un sistema di qualità per effettuare l’ispezione ed i controlli finali sui prodotti
L’organismo notificato: certifica il sistema di qualità
Modulo F - Controllo del prodotto
Si applica alla verifica di conformità da parte di un ente terzo di ogni esemplare prodotto o di controlli su base statistica della produzione.
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