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Applicazione direttive CE (parte settima)

Il periodo transitorio serve ai fabbricanti e agli organismi notificati per adeguarsi gradualmente alle procedure di valutazione della conformità e ai requisiti essenziali fissati dalla nuova direttiva, evitando così il rischio di bloccare la produzione. Inoltre, i fabbricanti, gli importatori e i distributori hanno bisogno di tempo per esercitare eventuali diritti acquisiti sulla base delle norme precedenti alla nuova direttiva: per citare un esempio, devono poter vendere le giacenze di prodotti fabbricati secondo le norme nazionali vigenti prima dell’entrata in vigore della direttiva. Infine, il periodo transitorio fornisce del tempo supplementare per l’adozione di norme armonizzate, anche se, in teoria, non si tratta di un presupposto per l’applicazione delle direttive del nuovo approccio.

In linea con gli obiettivi del periodo di transizione e in assenza di disposizioni contrarie, gli Stati membri sono tenuti a mantenere immodificato il sistema nazionale, come opzione, fino alla fine del periodo transitorio. L’obbligo di mantenere le norme preesistenti non si applica solo a tutte le disposizioni obbligatorie in vigore in ciascuno Stato membro, ma anche a tutte le specifiche nazionali che i fabbricanti decidono di applicare volontariamente. Ne consegue che gli Stati membri che non dispongono di regolamentazioni, in senso stretto, devono mantenere il sistema nazionale e, dunque, astenersi dal legiferare; gli organismi nazionali di normalizzazione devono inoltre rendere disponibili, durante tutto il periodo di transizione, le copie delle norme nazionali applicate nell’ambito del sistema nazionale in vigore.

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Applicazione direttive CE (parte sesta)

Messa in servizio
La messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello stesso all’interno della Comunità da parte dell’utilizzatore finale; se il prodotto viene messo in servizio sul posto di lavoro, il datore di lavoro è considerato l’utilizzatore finale.
Al momento della messa in servizio i prodotti devono essere conformi alle disposizioni delle direttive di nuovo approccio applicabili e ad altre normative comunitarie. Tuttavia, la verifica della conformità dei prodotti ed eventualmente della correttezza dell’installazione, della manutenzione e dell’uso ai fini previsti deve essere limitata, nell’ambito della vigilanza del mercato, ai prodotti:
che possono essere utilizzati solo dopo l’assemblaggio,
l’installazione o altro tipo di manipolazione,
la cui conformità può essere influenzata dalle condizioni di distribuzione (ad esempio deposito o trasporto) o
che non vengono immessi nel mercato prima della messa in servizio (come i prodotti fabbricati per uso personale).

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Applicazione direttive CE (parte quinta)

Immissione nel mercato e messa in servizio

Le direttive del nuovo approccio sono destinate a garantire la libera circolazione dei prodotti conformi all’elevato livello di protezione stabilito nelle direttive applicabili. Gli Stati membri non possono, pertanto, vietarne, limitarne o impedirne l’immissione nel mercato; essi possono tuttavia, ai sensi del trattato CE (ad esempio degli articoli 28 e 30), mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive riguardanti l’uso di un prodotto particolare e destinate a proteggere i lavoratori o altri utilizzatori o a tutelare l’ambiente. Tali disposizioni non possono contemplare modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle direttive applicabili, né possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato. Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario.

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