Applicazione direttive CE (parte quinta)
Immissione nel mercato e messa in servizio
Le direttive del nuovo approccio sono destinate a garantire la libera circolazione dei prodotti conformi all’elevato livello di protezione stabilito nelle direttive applicabili. Gli Stati membri non possono, pertanto, vietarne, limitarne o impedirne l’immissione nel mercato; essi possono tuttavia, ai sensi del trattato CE (ad esempio degli articoli 28 e 30), mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive riguardanti l’uso di un prodotto particolare e destinate a proteggere i lavoratori o altri utilizzatori o a tutelare l’ambiente. Tali disposizioni non possono contemplare modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle direttive applicabili, né possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato. Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario.
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