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Direttive nuovo approccio (parte seconda)

Direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi e direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
Il concetto di fabbricante introdotto dal nuovo approccio è diverso da quello previsto dalle direttive sulla responsabilità per danni da prodotti e sulla sicurezza generale dei prodotti. È possibile intraprendere un’azione legale o amministrativa nei confronti di qualunque persona della catena di fornitura o distribuzione che possa essere ritenuta responsabile della mancata conformità di un prodotto; ciò accade in particolare se il fabbricante è stabilito al di fuori della Comunità. In base alla direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi, il concetto di fabbricante comprende un numero maggiore e diverso di persone rispetto alle direttive di nuovo approccio; per maggiori informazioni sulla definizione di fabbricante (produttore) e sulle rispettive responsabilità ai sensi della direttiva in questione, cfr. il paragrafo 3.7.

In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per “produttore” s’intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti commercializzati.

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Direttive nuovo approccio (parte prima)

Direttive “Nuovo approccio” Responsabilità del Fabbricante

Per fabbricante s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome. Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. Infine, chiunque modifichi la destinazione d’uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante.

Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto da solo, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato comunitario a suo nome, presentandosi così come il fabbricante. In caso di subappalto il fabbricante deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità ai sensi delle direttive “Nuovo approccio”. Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento venir meno alle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole ad un rappresentante autorizzato, un distributore, un rivenditore al dettaglio o all’ingrosso, un utilizzatore o un subappaltatore.

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Applicazione direttive CE (parte settima)

Il periodo transitorio serve ai fabbricanti e agli organismi notificati per adeguarsi gradualmente alle procedure di valutazione della conformità e ai requisiti essenziali fissati dalla nuova direttiva, evitando così il rischio di bloccare la produzione. Inoltre, i fabbricanti, gli importatori e i distributori hanno bisogno di tempo per esercitare eventuali diritti acquisiti sulla base delle norme precedenti alla nuova direttiva: per citare un esempio, devono poter vendere le giacenze di prodotti fabbricati secondo le norme nazionali vigenti prima dell’entrata in vigore della direttiva. Infine, il periodo transitorio fornisce del tempo supplementare per l’adozione di norme armonizzate, anche se, in teoria, non si tratta di un presupposto per l’applicazione delle direttive del nuovo approccio.

In linea con gli obiettivi del periodo di transizione e in assenza di disposizioni contrarie, gli Stati membri sono tenuti a mantenere immodificato il sistema nazionale, come opzione, fino alla fine del periodo transitorio. L’obbligo di mantenere le norme preesistenti non si applica solo a tutte le disposizioni obbligatorie in vigore in ciascuno Stato membro, ma anche a tutte le specifiche nazionali che i fabbricanti decidono di applicare volontariamente. Ne consegue che gli Stati membri che non dispongono di regolamentazioni, in senso stretto, devono mantenere il sistema nazionale e, dunque, astenersi dal legiferare; gli organismi nazionali di normalizzazione devono inoltre rendere disponibili, durante tutto il periodo di transizione, le copie delle norme nazionali applicate nell’ambito del sistema nazionale in vigore.

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