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Recepimento delle direttive di nuovo approccio

Le direttive di nuovo approccio ravvicinano le legislazioni degli Stati membri per eliminare gli ostacoli agli scambi. Poiché si tratta di direttive di armonizzazione totale, gli Stati membri devono abrogare tutte le normative nazionali in conflitto con esse. In generale, essi non possono inoltre mantenere o introdurre misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva, come accade nel caso delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 138 del trattato CE (direttive destinate a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto sul luogo di lavoro).
Ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE, le direttive vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando loro la facoltà di scegliere la forma e i metodi. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato il contenuto dell’obbligo in questione e le eventuali misure da adottare in caso di mancata conformità.

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Adozione delle direttive di nuovo approccio

Le direttive di nuovo approccio hanno la base giuridica per l’adozione o la modifica nell’articolo 95 del trattato CE. Ai sensi dell’articolo 251 la Commissione avvia l’iter legislativo presentando una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ai sensi dell’articolo 95 le proposte della Commissione in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e protezione dei consumatori dovrebbero ispirarsi ad un livello di protezione elevato; l’articolo stabilisce inoltre che, nei casi opportuni, sia prevista una clausola di salvaguardia. Dopo aver ricevuto la proposta della Commissione, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale, raggiunge una posizione comune sulla proposta che, dopo essere stata approvata, viene trasmessa al Parlamento, che può a sua volta approvarla, respingerla o emendarla in seconda lettura.

La Commissione riesamina la sua proposta alla luce degli emendamenti del Parlamento e la rinvia al Consiglio, che adotta la decisione definitiva entro tre mesi. Se necessario, gli eventuali problemi vengono demandati ad un comitato di conciliazione del Consiglio e del Parlamento, ove la Commissione funge da mediatore.
Fino all’adozione della posizione comune, il dibattito verte sulla proposta della Commissione. Quest’ultima può modificare la sua proposta in qualsiasi momento, ad esempio a seguito del parere del Parlamento, mentre il Consiglio può solo esprimere posizioni diverse rispetto alla proposta della Commissione deliberando all’unanimità.

Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999

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Elementi standard delle direttive di nuovo approccio

Campo di applicazione
Il campo di applicazione definisce la serie di prodotti disciplinati dalla direttiva o la natura dei rischi che la direttiva intende evitare: in genere si tratta dei rischi connessi ad un prodotto o ad un fenomeno. In tal senso uno stesso prodotto può essere disciplinato da varie direttive.
Campo di applicazione delle direttive del nuovo approccio: capitolo 2.

Immissione nel mercato e messa in servizio

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che i prodotti vengano immessi nel mercato e messi in servizio solo se non rappresentano un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone o per altri interessi pubblici di cui alla direttiva, in caso di adeguata installazione, manutenzione e utilizzo ai fini previsti.
Ciò comporta l’obbligo di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri.
Ai sensi del trattato CE (ed in particolare degli articoli 28 e 30) questi ultimi possono adottare altre misure nazionali, in particolare per proteggere i lavoratori, i consumatori o l’ambiente; le suddette misure non possono tuttavia implicare modifiche del prodotto né possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato.
Immissione nel mercato e messa in servizio: paragrafo 2.3.
Vigilanza del mercato: capitolo 8.

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