Il responsabile dell’installazione o dell’assemblaggio di un prodotto già immesso nel mercato deve provvedere a garantire che tale prodotto sia ancora conforme ai requisiti essenziali al momento del rpimo utilizzo all’interno della Comunità.
Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, l’installazione o altra manipolazione.
È il caso, ad esempio, delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli strumenti di misura, delle apparecchi a gas e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Se la direttiva interessata riguarda la messa in servizio e se l’assemblaggio, l’installazione o altre manipolazioni possono incidere sul mantenimento della conformità del prodotto, la persona responsabile di tali manipolazioni deve garantire che queste non determinino la mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali: in tal modo si garantisce che il prodotto soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili al momento del primo utilizzo all’interno della Comunità.



