Organismi notificati e Principi della notifica
L’organismo notificato deve garantire che i subappaltatori dispongano delle competenze necessarie e siano in grado di mantenerle, ad esempio attraverso valutazioni periodiche e tenendosi costantemente informati sui particolari riguardanti l’esecuzione dei compiti di cui sono responsabili. L’organismo notificato deve inoltre essere in grado di dimostrare la conformità dei subappaltatori ai requisiti fissati nelle direttive applicabili.
Le informazioni sulle attività di subappalto e sulle competenze del subappaltatore devono essere inviate all’autorità che ha provveduto alla notifica per consentirle di intervenire e di garantirne, su richiesta, la tempestiva comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. La conformità alle norme della serie EN 45000 comporta una presunzione di conformità a gran parte dei requisiti, come avviene per l’organismo notificato stesso.
Un organismo notificato può subappaltare solo funzioni tecniche strettamente limitate (ad esempio prove ed esami), purché si possano considerare come parti sostanziali e coerenti del funzionamento tecnico. Gli organismi notificati non possono mai subappaltare tutte le loro attività, perché in tal caso la notifica non avrebbe senso; possono però, ad esempio, subappaltare la realizzazione di test continuando ad occuparsi di valutarne i risultati ed in particolare di convalidare il rapporto sul test per verificare se i requisiti della direttiva vengano soddisfatti. Analogamente, è possibile stipulare subappalti nel settore della certificazione dei sistemi di qualità utilizzando personale esterno come verificatori a condizione che l’organismo notificato proceda alla valutazione dei risultati delle verifiche.
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