Organismi notificati e Principi della notifica
L’organismo notificato, pur essendo stabilito sul territorio dello Stato membro che lo ha notificato, può svolgere attività o disporre di personale all’esterno dello Stato membro o anche al di fuori della Comunità. I certificati devono tuttavia essere sempre rilasciati dall’organismo notificato e a suo nome. Poiché l’organismo notificato deve sempre svolgere le sue funzioni di valutazione nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro che lo ha designato, deve informare l’autorità che ha provveduto alla notifica, la quale deve essere in grado di garantire il controllo dell’organismo nella sua globalità visto che ha assunto la responsabilità delle sue attività. Se non è possibile svolgere un controllo, l’autorità notificante deve ritirare o limitare il campo della notifica, secondo quanto ritiene necessario.
Organismi notificati e subappaltati
Gli organismi che fungono da subappaltatori degli organismi notificati non devono essere necessariamente notificati come tali. L’organismo notificato deve tuttavia informare lo Stato membro interessato dell’intenzione di subappaltare alcune attività. Lo Stato membro può, di conseguenza, decidere di non potersi assumere la responsabilità globale di tale accordo in qualità di autorità notificante e ritira o limita la portata della notifica. L’organismo notificato deve conservare un registro di tutte le attività di subappalto che svolge, provvedendo ad aggiornarlo sistematicamente.
Informazioni: Organismi notificati e Principi della notifica
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Articoli Recenti
- Direttiva CEE su informazione e appalti pubblici
- La direttiva sulla Responsabilità di prodotto
- La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto
- Normativa europea: Transposizione e disposizioni transitorie
- La Clausola di Salvaguardia
- Significato della marcatura CE
- Marcatura CE e attestazione della conformità
- Direttiva europea per la Sorveglianza del Mercato
- Prodotti e presunzione di conformità CE
- Libera circolazione per prodotti marchio CE
Articoli Correlati
« Dichiarazione di conformità | Principi della vigilanza del mercato »

