Organismi notificati e Principi della notifica
Gli organismi notificati devono disporre di strutture e procedure adeguate per garantire che l’esecuzione della valutazione di conformità e il rilascio di certificati siano sottoposti a riesame. In particolare le procedure devono contemplare obblighi e responsabilità in merito alla sospensione o al ritiro dei certificati, alla richiesta al fabbricante di adottare misure correttive e all’attività di relazione alle autorità competenti.
Oltre a svolgere attività di pubblico interesse, gli organismi notificati devono anche considerarsi al servizio dell’industria. In quest’ottica devono fornire ai fabbricanti e ai rispettivi rappresentanti autorizzati le informazioni necessarie in merito alle direttive applicabili, devono applicare la procedura di valutazione della conformità senza oneri superflui per gli operatori economici e non devono proporre certificazioni o marcature supplementari che non apportino alcun valore aggiunto.
Per evitare oneri superflui per gli operatori economici la documentazione tecnica fornita agli organismi notificati deve limitarsi solo agli elementi richiesti per valutare la conformità alle direttive.
Quando, inoltre, lo stesso organismo notificato o un organismo diverso procede alla valutazione della conformità ai sensi dei moduli D, E, H e rispettive varianti per la stessa categoria di prodotti o per una categoria diversa, occorre tener conto di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato o da un organismo di certificazione accreditato. In quel caso, tuttavia, l’organismo notificato deve controllare che il certificato riguardi le disposizioni applicabili delle direttive; deve inoltre valutare la necessità di richiedere opportuni audit supplementari riguardanti specificamente la (nuova) categoria di prodotti, anche se spesso non è necessario duplicare l’approvazione del sistema qualità in quanto tale.
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