Organismi notificati e Principi della notifica
Responsabilità generali degli organismi notificati
Gli organismi notificati devono informare le rispettive autorità di notifica delle attività che svolgono (ad esempio riguardo all’esecuzione della valutazione della conformità, alla disponibilità di risorse, ai subappalti, alle situazioni di conflitto di interessi), sia direttamente sia attraverso un organismo autorizzato (quale un organismo di accreditamento). Su richiesta delle autorità notificanti o della Commissione, devono inoltre essere pronti a fornire loro tutte le informazioni riguardanti la corretta attuazione delle condizioni applicate per la notifica.
Gli organismi notificati sono in genere tenuti ad informare gli altri organismi notificati e l’autorità nazionale di vigilanza sui certificati sospesi e ritirati e, su richiesta, sui certificati rilasciati o respinti. Devono inoltre fornire alle autorità di vigilanza e, ai sensi di alcune direttive, anche alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni del caso che possano contribuire alla vigilanza del mercato. Infine, su richiesta, devono inviare ai servizi della Commissione incaricati della gestione della clausola di salvaguardia le informazioni necessarie riguardo al prodotto o alla valutazione della conformità.
Gli organismi sono, e devono rimanere, terze parti indipendenti dai loro clienti e da altre parti interessate.
Lo statuto giuridico dell’organismo che richiede la notifica, sia esso pubblico o privato, non è rilevante a condizione che ne siano garantite l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità e che l’organismo sia identificabile come persona giuridica con relativi diritti e obblighi.
Informazioni: Organismi notificati e Principi della notifica
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