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Organismi notificati e Principi della notifica

Oltre a presentare una denuncia alla Commissione, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di cui all’articolo 227 del trattato CE se ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i requisiti o non risponda delle proprie responsabilità in maniera adeguata.
Se un organismo notificato non rispetta più i requisiti o gli obblighi che gli spettano, lo Stato membro interessato deve ritirare o, se necessario, sospendere la notifica subito dopo aver preso contatto con l’organismo in questione; deve inoltre pubblicare tale informazione e comunicarla alla Commissione e agli altri Stati membri seguendo una procedura simile a quella della notifica. L’organismo deve potersi appellare contro tale decisione; il ricorso può rinviare o meno la data del ritiro della notifica secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Solo l’autorità nazionale competente può ritirare la notifica. Da parte sua la Commissione può solo ritirare un organismo notificato dall’elenco consolidato quando l’autorità nazionale competente di uno Stato membro ritira la notifica rilasciata in precedenza o quando, al termine di una procedura d’infrazione avviata ai sensi degli articoli 226 o 227 del trattato CE, la Corte di giustizia decida che lo Stato membro abbia violato una certa direttiva e dichiari nulla la notifica.
Il ritiro della notifica non ha ripercussioni sui certificati rilasciati dall’organismo notificato in questione fintantoché non si dimostri che i certificati devono essere ritirati. Se uno Stato membro ritira la notifica deve parallelamente provvedere a garantire che un altro organismo notificato si occupi dei fascicoli trattati dall’organismo in questione, garantendo così la continuità delle attività.

Informazioni: Organismi notificati e Principi della notifica

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