Organismi notificati e Principi della notifica
La notifica entra in vigore dopo essere stata inviata alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione garantisce che l’elenco consolidato degli organismi notificati venga costantemente aggiornato e lo pubblica a fini informativi
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C). Le modifiche o le limitazioni del campo di applicazione, le modifiche alla validità della notifica e limitazioni o cancellazione della notifica vengono ugualmente pubblicate nella stessa forma. A livello nazionale anche gli Stati membri devono pubblicare le informazioni su tutti gli organismi notificati, sia quelli che essi provvedono a notificare sia quelli notificati dagli altri Stati membri.
Ritiro della notifica
La Commissione e gli Stati membri devono intervenire nel caso insorgano dubbi sulla competenza di un organismo notificato al momento della notifica stessa o successivamente. Se la Commissione, di sua iniziativa o a seguito di una denuncia, ritiene che un organismo notificato non sia conforme ai requisiti o non adempia alle proprie responsabilità, essa ne informerà l’autorità che ha proceduto alla notifica o chiederà di documentare i motivi che hanno giustificato la notifica o il mantenimento della competenza dell’organismo in questione. Se lo Stato membro non fornisce tali informazioni, la Commissione può portare la questione all’attenzione degli altri Stati membri per discutere il caso o avviare la procedura prevista dall’articolo 226 del trattato CE nei confronti dello Stato membro che ha proceduto alla notifica.
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