Organismi notificati e Principi della notifica
Procedura di notifica
Gli Stati membri possono notificare un organismo in qualsiasi momento dopo l’adozione della direttiva. Per poter sfruttare il periodo di transizione previsto dalle direttive e consentire il rilascio dei certificati a partire dalla data di applicazione della direttiva gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di garantire un meccanismo che consenta loro di notificare gli organismi notificati prima del recepimento formale delle direttive in questione. In tal caso, però, gli organismi notificati non sono autorizzati a rilasciare i certificati prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Per la notifica è necessario che la Commissione abbia attribuito un numero di identificazione all’organismo: ciascuno di essi riceve un numero specifico, a prescindere dal numero di direttive per il quale viene notificato.
L’attribuzione del numero è un atto puramente amministrativo e serve a garantire una gestione coerente degli elenchi degli organismi notificati, senza conferire altri diritti né impegnare la Commissione in alcun modo.
Gli Stati membri devono designare i propri organismi entro tre mesi dalla data di attribuzione del numero; dopo tale scadenza la Commissione può ritirare il numero attributo all’organismo in questione.
La notifica ufficiale di un organismo scatta con l’invio - in genere da parte dell’amministrazione nazionale responsabile dell’attuazione e della gestione della direttiva in questione, attraverso la Rappresentanza permanente - alla Commissione (Segretariato generale) e agli altri Stati membri (attraverso le rispettive Rappresentanze permanenti) di tutte le informazioni necessarie e del numero di identificazione attribuito in precedenza.
Informazioni: Organismi notificati e Principi della notifica
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