Organismi notificati e Principi della notifica
Gli organismi notificati svolgono funzioni in settori di interesse pubblico e pertanto rispondono alle autorità nazionali competenti. Per essere notificato, un organismo deve essere un’entità giuridica stabilita all’interno di uno Stato membro, che rientra dunque nell’ambito della giurisdizione di quest’ultimo. Ad eccezione di questa limitazione, gli Stati membri sono liberi di decidere se notificare o meno un organismo conforme ai requisiti fissati nelle direttive applicabili e nella decisione 93/465/CEE.
Poiché l’attività di notifica è a discrezione degli Stati membri, ai sensi del diritto comunitario essi non sono obbligati a notificare tutti gli organismi che dimostrano di possedere una competenza tecnica. Gli Stati membri non sono nemmeno obbligati a notificare organismi per ciascuna procedura applicabile ai sensi di una direttiva specifica, ma non possono vietare l’immissione nel mercato di prodotti sottoposti a una delle procedure di valutazione della conformità istituite da una direttiva e certificate da un organismo notificato da un altro Stato membro. Questo principio deriva dal fatto che gli Stati membri hanno l’obbligo di recepire nel loro diritto nazionale ciascuna procedura di valutazione della conformità fissata dalle direttive in questione.
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