Revisione delle norme armonizzate
In teoria, la decisione formale di rivedere una norma spetta agli organismi europei di normalizzazione, che agiscono di propria iniziativa, su richiesta diretta della Commissione o, indirettamente, ispirandosi all’iniziativa di uno Stato membro. La revisione può risultare necessaria a causa di cambiamenti nel campo di applicazione di una direttiva (ad esempio l’estensione ad altri prodotti o la modifica dei requisiti essenziali), a causa del fatto che la Commissione o uno Stato membro mettano in discussione il contenuto della norma sostenendo che non può più conferire presunzione di conformità ai requisiti essenziali oppure a seguito dell’evoluzione tecnologica.
Perché una norma modificata possa continuare a conferire presunzione di conformità la revisione deve essere soggetta a mandato. Se non diversamente specificato nel mandato, alla revisione della norma armonizzata si applicano gli stessi termini e condizioni del mandato originario; ciò non significa che non sia possibile preparare un nuovo mandato, soprattutto se la revisione riguarda carenze in merito ai requisiti essenziali.
Per conferire presunzione di conformità la norma modificata deve soddisfare le condizioni generali previste dal nuovo approccio: deve cioè basarsi su un mandato, deve essere presentata alla Commissione dall’organismo europeo di normalizzazione competente e deve essere recepita come norma nazionale.
Informazioni: Revisione delle norme armonizzate
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