Direttive nuovo approccio (parte sesta)
Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione
Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, l’installazione o altra manipolazione. È il caso, ad esempio, delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli strumenti di misura, delle apparecchi a gas e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Se la direttiva interessata riguarda la messa in servizio e se l’assemblaggio, l’installazione o altre manipolazioni possono incidere sul mantenimento della conformità del prodotto, la persona responsabile di tali manipolazioni deve garantire che queste non determinino la mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali: in tal modo si garantisce che il prodotto soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili al momento del primo utilizzo all’interno della Comunità.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte sesta)
Articoli Recenti
- Normativa CEE in breve
- Macchine e manutenzione preventiva
- Dispositivi di protezione macchine
- Sicurezza: linee guida per protezione individuale (OPI)
- Macchine e agenti fisici: vibrazioni e rumore
- Prevenzione rischi su nuova attrezzatura
- Macchine ed effetti sulla salute
- Apparecchi e marchio ce: Istruzioni per l'uso
- Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento
- Il Comitato Permanente per la costruzione (SCC)
Articoli Correlati
- No related posts
« Direttive nuovo approccio (parte quinta) | Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro) »

