Direttive nuovo approccio (parte sesta)
Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione
Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, l’installazione o altra manipolazione. È il caso, ad esempio, delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli strumenti di misura, delle apparecchi a gas e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
Se la direttiva interessata riguarda la messa in servizio e se l’assemblaggio, l’installazione o altre manipolazioni possono incidere sul mantenimento della conformità del prodotto, la persona responsabile di tali manipolazioni deve garantire che queste non determinino la mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali: in tal modo si garantisce che il prodotto soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili al momento del primo utilizzo all’interno della Comunità.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999
Informazioni: Direttive nuovo approccio (parte sesta)
Articoli Recenti
- Modulo CE per garanzia prodotti
- Modulo ce: conformità al tipo
- Modulo CE: verifica su prodotto
- Modulo CE: garanzia qualità produzione
- L'organismo notificato per il marchio CE
- Modulo esame CE
- Principali norme armonizzate
- Norme armonizzate: tipologie
- Norme armonizzate, conformità ai R.E.S.
- Attrezzatura di sicurezza
Articoli Correlati
- No related posts
« Direttive nuovo approccio (parte quinta) | Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro) »

