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Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro)

Secondo quanto stabilito dalla direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (90/270/CEE),  i datori di lavoro sono tenuti a compiere un’analisi delle postazioni di lavoro per determinarne le condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e i problemi di affaticamento fisico e mentale. La direttiva fissa inoltre i requisiti minimi per i videoterminali e altre apparecchiature.

Ai sensi della direttiva concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE), i lavoratori sono tenuti a prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni sul lavoro: conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro essi devono, ad esempio, usare correttamente le macchine, gli apparecchi e gli altri mezzi di produzione, nonché i dispositivi di protezione personale. Le direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE e 90/270/CEE stabiliscono requisiti minimi. Sotto questo punto di vista gli Stati membri possono pertanto adottare o mantenere disposizioni più rigorose purché compatibili con il trattato CE; le disposizioni delle direttive del nuovo approccio vanno tuttavia rispettate e pertanto le disposizioni nazionali supplementari non possono prevedere una modifica del prodotto nell’ambito di applicazione del nuovo approccio, né influenzare le condizioni di immissione nel mercato di tali prodotti.
Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999

Informazioni: Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro)

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