Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro)
Il datore di lavoro può inoltre ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili o, se non vi fossero altre direttive applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell’allegato alla direttiva 89/655/CEE. Il datore di lavoro deve inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute a tale livello ed è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature stesse.
Ai sensi della direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (89/656/CEE), tali attrezzature devono essere conformi alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità (ad esempio la direttiva di nuovo approccio sui dispositivi di protezione individuale). Esse devono inoltre essere adeguate ai rischi da prevenire, rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore, poter essere adattate a seconda della necessità, all’utilizzatore ed essere compatibili qualora si utilizzino simultaneamente più attrezzature. Prima di scegliere il dispositivo di protezione individuale il datore di lavoro deve valutare se esso risponda ai requisiti.
Informazioni: Direttive CE: Utilizzatore (datore di lavoro)
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