Principi della vigilanza del mercato
Le autorità di vigilanza possono subappaltare compiti tecnici (come le prove o le ispezioni) ad un altro organismo, purché siano comunque responsabili delle decisioni di quest’ultimo e non vi sia conflitto di interessi tra le attività di valutazione della conformità dell’organismo e le sue funzioni di sorveglianza. L’autorità dovrebbe agire con estrema attenzione per garantire l’assoluta imparzialità delle consulenze che le vengono fornite; essa sarà sempre responsabile di ogni decisione adottata sulla base di tali consulenze.
In generale non è opportuno che gli organismi notificati siano anche responsabili della vigilanza del mercato.
Per evitare conflitti di interesse è necessario distinguere nettamente tra valutazione della conformità (che avviene prima della commercializzazione del prodotto) e vigilanza del mercato (che avviene dopo la commercializzazione del prodotto). In casi eccezionali, se un organismo notificato e un’autorità di vigilanza del mercato rispondono alla stessa autorità superiore in uno Stato membro, le responsabilità devono essere ripartite in modo da evitare conflitti di interesse tra queste attività.
Le direttive del nuovo approccio contemplano alcune disposizioni che impongono agli Stati membri di informare la Commissione o gli altri Stati membri, ma di solito tali informazioni non riguardano la riservatezza o la trasparenza delle informazioni ottenute durante le operazioni di vigilanza del mercato. Le norme in materia di riservatezza si basano dunque sui sistemi giuridici nazionali e variano da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, le informazioni sulle attività in corso che riguardano singoli operatori economici devono in genere essere considerate confidenziali; fanno eccezione i casi in cui la salute e la sicurezza dei consumatori vengono messe in serio e immediato pericolo.
Informazioni: Principi della vigilanza del mercato
Continua la lettura con le pagine : 1 2 3 4
Articoli Recenti
- Direttiva CEE su informazione e appalti pubblici
- La direttiva sulla Responsabilità di prodotto
- La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto
- Normativa europea: Transposizione e disposizioni transitorie
- La Clausola di Salvaguardia
- Significato della marcatura CE
- Marcatura CE e attestazione della conformità
- Direttiva europea per la Sorveglianza del Mercato
- Prodotti e presunzione di conformità CE
- Libera circolazione per prodotti marchio CE
Articoli Correlati
« Organismi notificati e Principi della notifica | Marcatura CE e la legislazione europea »

