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Direttive CE: Responsabilità per danni da prodotti difettosi

Il produttore non sarà tenuto al risarcimento se dimostra:

che non ha messo il prodotto in circolazione (ad esempio in caso di furto);
che il difetto che ha causato il danno non esisteva quando il prodotto è stato immesso nel mercato (ad esempio se dimostra che il difetto è sorto successivamente);
che non ha fabbricato il prodotto per la vendita;
che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici (escluse le norme nazionali, europee ed internazionali);
che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto (tutela dai rischi da sviluppo);
nel caso sia un subappaltatore, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto finito o alle errate istruzioni date dal produttore del prodotto finito.

In assenza di procedimento giudiziario in corso, la responsabilità del produttore si estingue dieci anni dopo l’immissione nel mercato del prodotto. Il danneggiato deve avviare un’azione di risarcimento entro tre anni dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore. Non si può sopprimere o limitare la responsabilità nei confronti del danneggiato. La direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi non prevede che gli Stati membri abroghino altre normative in materia di responsabilità; in questo senso il regime previsto dalla direttiva va a sommarsi alle normative nazionali in vigore in materia di responsabilità. Spetta alla parte lesa decidere su quale base avviare l’azione legale.

Fonte: La guida è stata elaborata dalla direzione generale III - Industria Bruxelles, settembre 1999

Informazioni: Direttive CE: Responsabilità per danni da prodotti difettosi

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