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Direttive CE: Responsabilità per danni da prodotti difettosi

Il produttore deve rimborsare i danni causati dal prodotto difettoso a persone (morte, lesioni personali) e alla proprietà privata (beni destinati ad uso personale). La direttiva non copre tuttavia i danni alle cose che risultino inferiori a 500 ECU per singolo incidente. I danni immateriali (ad esempio quelli morali) possono essere disciplinati dalla normativa nazionale. La direttiva non copre la distruzione del prodotto difettoso e pertanto essa non prevede alcun obbligo di risarcimento per il prodotto stesso, fatte salve le normative nazionali in materia di rivalsa.
La direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi consente agli Stati membri di fissare un tetto per gli incidenti causati da articoli identici aventi lo stesso difetto, pari ad un minimo di 70 milioni di ECU. La maggior parte degli Stati membri non ha tuttavia sfruttato tale possibilità.

Il produttore non è automaticamente responsabile del danno provocato dal prodotto. La parte lesa, sia essa o meno l’acquirente o l’utilizzatore del prodotto difettoso, deve far valere il proprio diritto al risarcimento e sarà rimborsata solo se riuscirà a dimostrare di aver subito il danno, che il prodotto era difettoso e che il danno è stato causato dal prodotto. Se la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore può risultare ridotta o soppressa. La parte lesa non deve tuttavia dimostrare la negligenza da parte del produttore, in quanto la direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi si basa sul principio della responsabilità senza colpa del produttore: in altri termini, il produttore non sarà esonerato nemmeno se è in grado di dimostrare di non essere stato negligente, né se un atto o un’omissione di un terzo ha contribuito al danno causato, se ha applicato norme o se il suo prodotto è stato sottoposto a prove.

Informazioni: Direttive CE: Responsabilità per danni da prodotti difettosi

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