Direttive CE: Responsabilità per danni da prodotti difettosi
La direttiva sulla responsabilità per danni riguarda tutti i beni mobili, l’elettricità, le materie prime e i componenti del prodotto finale; sono invece esclusi i servizi. La direttiva si applica solo ai prodotti difettosi, cioè ai prodotti che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere: per applicare la direttiva non basta pertanto che un prodotto non risulti adatto all’uso previsto, ma deve essere carente sotto il profilo della sicurezza. Infine, se un prodotto viene successivamente perfezionato, ciò non significa che i modelli precedenti diventino, perciò, difettosi.
La responsabilità civile, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti. Quando non può essere individuato il produttore si considera tale ogni fornitore, a meno che quest’ultimo non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.
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