Marcatura CE e la legislazione europea
Quando uno Stato membro adotta o decide di adottare misure di emergenza per impedire, limitare o imporre condizioni specifiche sulla possibile commercializzazione o uso dei prodotti di consumo che presentano un rischio grave ed immediato, deve informarne la Commissione. Un’altra condizione per poter applicare tale sistema è il fatto che il rischio possa avere effetti oltre il territorio dello Stato membro interessato. A differenza di quanto avviene con la procedura della clausola di salvaguardia prevista dalle direttive del nuovo approccio, gli Stati membri non sono tenuti a fornire prove concrete che giustifichino l’adozione delle misure nazionali. La Commissione verifica la conformità delle informazioni alle disposizioni della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e le trasmette agli altri Stati membri.
Dopo l’adozione del sistema RAPEX, la Commissione può, previa consultazione degli Stati membri e su richiesta di almeno uno di essi, adottare una decisione che imponga allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti temporanei, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e assicurare il corretto funzionamento del mercato unico.
Le procedure di applicazione della clausola di salvaguardia nell’ambito delle direttive del nuovo approccio valgono indipendentemente dal sistema RAPEX. Ne consegue pertanto che quest’ultimo non deve essere necessariamente utilizzato prima dell’applicazione della clausola di salvaguardia.
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