Condizioni necessarie per invocare la clausola di salvaguardia: La [1] clausola di salvaguardia serve a permettere alla Commissione di analizzare i motivi che giustificano l’adozione dei provvedimenti nazionali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di [2] marcatura CE, cioè prodotti che si presume siano conformi ai requisiti.

In secondo luogo essa rappresenta lo strumento per informare tutte le autorità nazionali di vigilanza sui prodotti pericolosi e, di conseguenza, per estendere le restrizioni necessarie a tutti gli Stati membri, onde garantire un livello di protezione equivalente in tutta la Comunità. La clausola di salvaguardia si applica ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive di nuovo approccio e che recano la [3] marcatura CE richiesta dalle medesime.

La clausola di salvaguardia non può pertanto essere applicata a prodotti che non sono muniti di marcatura CE in conformità della direttiva che prevede la procedura di salvaguardia in questione. La clausola di salvaguardia può essere applicata quando viene stabilita la non conformità riguardante un problema sistematico nella progettazione o in una serie completa, anche se limitata, di prodotti fabbricati. Se si tratta di un errore isolato, circoscritto al territorio dello Stato membro che ha rilevato la mancata conformità, non è necessario invocare la clausola di salvaguardia perché non serve intervenire a livello comunitario.

La clausola di salvaguardia si applica quando l’autorità nazionale competente decide di limitare o vietare l’immissione nel mercato o eventualmente la messa in servizio del prodotto o di ritirarlo dal mercato. La decisione deve riguardare tutti i prodotti della stessa partita o serie e deve avere effetti giuridici vincolanti, cioè essere seguita da sanzioni in caso di mancato rispetto e può essere oggetto di una procedura di appello.

Le decisioni dei tribunali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di [4] marcatura CE nell’ambito del campo di applicazione delle direttive applicabili non sono di per sé assimilabili alla clausola di salvaguardia. Se tuttavia la procedura amministrativa avviata dall’autorità di vigilanza deve essere confermata da un tribunale, ai sensi del diritto nazionale, le decisioni non sono escluse dall’applicazione della clausola di salvaguardia.

La conformità può anche essere imposta, se l’autorità nazionale obbliga il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari o se il prodotto viene modificato o ritirato volontariamente dal mercato. La [5] clausola di salvaguardia non viene invocata, a meno che in tali casi non venga adottata una decisione formale volta a vietare o limitare l’immissione nel mercato di un prodotto o a ritirarlo dal mercato.

In situazioni analoghe può essere necessario procedere ad uno scambio di informazioni tra autorità di vigilanza del mercato. Gli elementi che giustificano l’adozione di una misura nazionale vengono stabiliti dall’autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa oppure si basano sulle informazioni fornite da una terza parte (consumatori, concorrenti, associazioni dei consumatori, ispettorati del lavoro, ecc.).

Essi devono essere verificati per fornire prove concrete (test, esami, ecc.) che costituiscano mezzi sufficienti di prova degli errori presenti nella progettazione o nella fabbricazione di un prodotto che rimandino ad un pericolo potenziale o effettivo o ad altri elementi di non conformità sostanziale, anche se i prodotti sono costruiti, installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente, secondo le finalità previste o modalità ragionevolmente prevedibili. C’è una certa zona d’ombra nella definizione di manutenzione e utilizzi corretti ed errati e si può ritenere che, entro un certo limite, i prodotti dovrebbero essere sicuri anche se sono sottoposti a manutenzione o sono utilizzati ai fini previsti ma in modo scorretto seppure ragionevolmente prevedibile. Nel valutare questa situazione occorre tenere in considerazione i dati forniti dal fabbricante sull’etichetta, nelle istruzioni per l’uso o nel materiale pubblicitario.

La clausola di salvaguardia può essere invocata per vari motivi, quali divergenze o errori nell’applicazione dei requisiti essenziali, applicazione erronea delle norme armonizzate o carenze delle stesse. Quando invoca la clausola di salvaguardia, l’autorità di vigilanza può aggiungere o specificare altri motivi (quali la mancata conformità con le buone pratiche di costruzione) a condizione che essi siano direttamente connessi con le cause citate in precedenza.

Se si accerta la mancata conformità alle [6] norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità ha l’onere di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali. L’autorità competente deve decidere di adottare provvedimenti correttivi basandosi sempre sulla mancata conformità accertata ai requisiti essenziali, invocando l’applicazione della clausola di salvaguardia.

Notifica alla commissione

Non appena un’autorità nazionale competente limita o vieta la libera circolazione di un prodotto in modo da fare scattare la clausola di salvaguardia, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione, indicando le motivazioni della decisione. In questa fase la Commissione non divulga le informazioni che le sono pervenute.

La clausola di salvaguardia non contempla l’obbligo di informare gli altri Stati membri; in vari settori, tuttavia, gli Stati membri tendono ad inviare copia della notifica agli altri Stati membri. Gli Stati membri che hanno ricevuto la notifica da un altro Stato membro devono decidere se sia necessario intervenire, tenendo conto che l’intervento deve essere giustificato.

Per ridurre i tempi necessari alla Commissione per trattare il fascicolo, la notifica deve contenere quanto segue:

riferimento alla o alle [7] direttive applicabili ed in particolare ai requisiti essenziali rispetto ai quali è stata decretata la mancata conformità;
nome e indirizzo del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato e se necessario - nome e indirizzo dell’importatore o di ogni altro responsabile dell’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità;
copia della dichiarazione di conformità;
nome e numero dell’organismo notificato eventualmente intervenuto nella procedura di valutazione della conformità;
informazioni sulla procedura utilizzata dall’autorità per verificare la conformità del prodotto;
valutazione e prove esaurienti a giustificazione della misura adottata (ad esempio norme armonizzate o altre specifiche tecniche utilizzate dall’autorità, rapporti sulle prove e identificazione del laboratorio di prova).

Se il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o qualsiasi altra persona responsabile accetta di modificare il prodotto per conformarlo alle disposizioni applicabili, lo Stato membro dovrebbe ritirare la notifica relativa alla clausola di salvaguardia.

Gestione della clausola di salvaguardia

La Commissione gestisce la clausola di salvaguardia a livello comunitario e assicura che essa venga applicata su tutto il territorio. A tal fine la Commissione consulta le parti interessate per verificare la fondatezza dell’azione che ha dato origine all’applicazione della clausola di salvaguardia; nel corso di tali consultazioni è necessario adottare le dovute precauzioni a tutela della riservatezza delle informazioni.

L’azione da intraprendere viene decisa caso per caso. Dopo che i servizi della Commissione responsabili di gestire la direttiva sono stati informati, essi in genere contattano lo Stato membro e l’autorità di vigilanza nazionale che hanno avviato la procedura, oltre che i fabbricanti interessati o i loro rappresentanti autorizzati.

La Commissione può anche decidere di mettersi in contatto con gli Stati membri più direttamente interessati dal caso in questione (che di solito sono quelli dove è stabilito il fabbricante o l’organismo notificato) e gli organismi notificati (o altre terze parti) coinvolti nella procedura di valutazione della conformità.

Se lo ritiene necessario, la Commissione, in collaborazione con lo o gli Stati membri interessati, può richiedere il parere di altri enti o esperti qualificati e imparziali in grado di fornire ulteriori informazioni direttamente attinenti al soggetto (quali altre autorità di vigilanza o organismi notificati, organizzazioni in rappresentanza dell’industria, dei distributori o dei consumatori, sindacati, istituti di ricerca o esperti in campo scientifico).

Tali consultazioni possono essere relativamente ampie, ma occorre tener conto dell’urgenza della questione e la procedura deve dunque essere il più rapida possibile. Al termine della procedura di consultazione la Commissione stabilisce se le misure nazionali che hanno limitato o vietato la libera circolazione del prodotto sono giustificate.

Se la Commissione ritiene che l’azione sia giustificata, informa immediatamente lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri; può inoltre decidere di rendere pubblico tale parere. Gli Stati membri hanno pertanto l’obbligo di intervenire in maniera opportuna in base al parere espresso dalla Commissione per garantire un livello di protezione analogo in tutta la Comunità. Tale obbligo si rifà all’obbligo generale di vigilanza del mercato e di applicazione della direttiva comunitaria che gli Stati membri devono ottemperare.

Se uno Stato membro rifiuta di seguire il parere della Commissione, quest’ultima prenderà in esame la possibilità di avviare la procedura di cui all’articolo 226 del trattato CE. Se invece la Commissione non ritiene valide le motivazioni che hanno determinato l’azione nazionale che a sua volta ha determinato l’applicazione della clausola di salvaguardia, invita lo Stato membro a sospendere la propria azione e ad intervenire immediatamente per ripristinare la libera circolazione dei prodotti in questione sul suo territorio.

La Commissione invia il proprio parere allo Stato membro che ha invocato la clausola di salvaguardia, al fabbricante ed eventualmente al rappresentante autorizzato o a qualsiasi altra persona responsabile dell’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità. In questa circostanza la Commissione valuta la possibilità di avviare la procedura di infrazione di cui all’articolo 226 del trattato CE a causa della mancata [8] conformità al principio della libera circolazione delle merci da parte dello Stato membro in questione.

A seguito di tale procedura la Commissione può dover adire la Corte di giustizia; in tal caso il procedimento legale può essere avviato a livello nazionale da parte del fabbricante o di ogni altra persona che ritenga di essere stata lesa, al fine di ottenere un risarcimento per i danni risultanti dall’adozione di una misura nazionale non conforme alla normativa comunitaria.

Se la [1] clausola di salvaguardia viene invocata a causa di una carenza in una norma armonizzata che conferisce presunzione di conformità, previa consultazione delle parti interessate la Commissione presenta il caso al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE e agli eventuali comitati settoriali.
A prescindere dal fatto che l’azione degli Stati membri sia giustificata o meno, la Commissione tiene informati gli Stati membri sui progressi e sui risultati della procedura.



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Argomento : Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica

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