Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
Se la Commissione ritiene che l’azione sia giustificata, informa immediatamente lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri; può inoltre decidere di rendere pubblico tale parere. Gli Stati membri hanno pertanto l’obbligo di intervenire in maniera opportuna in base al parere espresso dalla Commissione per garantire un livello di protezione analogo in tutta la Comunità. Tale obbligo si rifà all’obbligo generale di vigilanza del mercato e di applicazione della direttiva comunitaria che gli Stati membri devono ottemperare.
Se uno Stato membro rifiuta di seguire il parere della Commissione, quest’ultima prenderà in esame la possibilità di avviare la procedura di cui all’articolo 226 del trattato CE. Se invece la Commissione non ritiene valide le motivazioni che hanno determinato l’azione nazionale che a sua volta ha determinato l’applicazione della clausola di salvaguardia, invita lo Stato membro a sospendere la propria azione e ad intervenire immediatamente per ripristinare la libera circolazione dei prodotti in questione sul suo territorio.
La Commissione invia il proprio parere allo Stato membro che ha invocato la clausola di salvaguardia, al fabbricante ed eventualmente al rappresentante autorizzato o a qualsiasi altra persona responsabile dell’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità. In questa circostanza la Commissione valuta la possibilità di avviare la procedura di infrazione di cui all’articolo 226 del trattato CE a causa della mancata conformità al principio della libera circolazione delle merci da parte dello Stato membro in questione.
A seguito di tale procedura la Commissione può dover adire la Corte di giustizia; in tal caso il procedimento legale può essere avviato a livello nazionale da parte del fabbricante o di ogni altra persona che ritenga di essere stata lesa, al fine di ottenere un risarcimento per i danni risultanti dall’adozione di una misura nazionale non conforme alla normativa comunitaria.
Informazioni: Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
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