Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
Le decisioni dei tribunali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di marcatura CE nell’ambito del campo di applicazione delle direttive applicabili non sono di per sé assimilabili alla clausola di salvaguardia. Se tuttavia la procedura amministrativa avviata dall’autorità di vigilanza deve essere confermata da un tribunale, ai sensi del diritto nazionale, le decisioni non sono escluse dall’applicazione della clausola di salvaguardia.
La conformità può anche essere imposta, se l’autorità nazionale obbliga il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari o se il prodotto viene modificato o ritirato volontariamente dal mercato. La clausola di salvaguardia non viene invocata, a meno che in tali casi non venga adottata una decisione formale volta a vietare o limitare l’immissione nel mercato di un prodotto o a ritirarlo dal mercato.
In situazioni analoghe può essere necessario procedere ad uno scambio di informazioni tra autorità di vigilanza del mercato. Gli elementi che giustificano l’adozione di una misura nazionale vengono stabiliti dall’autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa oppure si basano sulle informazioni fornite da una terza parte (consumatori, concorrenti, associazioni dei consumatori, ispettorati del lavoro, ecc.).
Informazioni: Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
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