Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
La clausola di salvaguardia non può pertanto essere applicata a prodotti che non sono muniti di marcatura CE in conformità della direttiva che prevede la procedura di salvaguardia in questione. La clausola di salvaguardia può essere applicata quando viene stabilita la non conformità riguardante un problema sistematico nella progettazione o in una serie completa, anche se limitata, di prodotti fabbricati. Se si tratta di un errore isolato, circoscritto al territorio dello Stato membro che ha rilevato la mancata conformità, non è necessario invocare la clausola di salvaguardia perché non serve intervenire a livello comunitario.
La clausola di salvaguardia si applica quando l’autorità nazionale competente decide di limitare o vietare l’immissione nel mercato o eventualmente la messa in servizio del prodotto o di ritirarlo dal mercato. La decisione deve riguardare tutti i prodotti della stessa partita o serie e deve avere effetti giuridici vincolanti, cioè essere seguita da sanzioni in caso di mancato rispetto e può essere oggetto di una procedura di appello.
Informazioni: Marcatura CE: Clausola di salvaguardia e notifica
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