La procedura di applicazione della [1] clausola di salvaguardia prevista dalle [2] direttive di nuovo approccio offre uno strumento di scambio delle informazioni, anche se l’obiettivo principale è verificare la fondatezza o meno della misura nazionale che viene adottata e, in tal caso, risolvere il problema a livello comunitario. Le direttive del nuovo approccio obbligano inoltre gli Stati membri ad informare la Commissione e gli altri Stati membri nell’eventualità che la libera circolazione di un prodotto sia limitata a causa dell’errata applicazione della [3] marcatura CE o in caso di intervento nei confronti dei responsabili di un prodotto non conforme ma recante la [4] marcatura CE.

Cooperazione amministrativa
Linee generali per la cooperazione amministrativa

La corretta applicazione della legislazione comunitaria dipende da un’agevole cooperazione in ambito amministrativo, intesa a garantire un’attuazione uniforme ed efficace della legislazione comunitaria in tutti gli Stati membri. L’obbligo della cooperazione risponde al dettato dell’articolo 10 del trattato CE, secondo il quale gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi loro incombenti.
Sebbene l’armonizzazione tecnica abbia contributo a creare un mercato unico dove i prodotti circolano attraversando i confini nazionali, la vigilanza del mercato viene ancora condotta a livello dei singoli Stati. Pertanto, per renderla più efficiente, minimizzando l’effetto prodotto dalle diverse pratiche di vigilanza e riducendo la sovrapposizione degli interventi di vigilanza a livello nazionale, è necessario sviluppare meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali a ciò deputate. Tale cooperazione può inoltre diffondere l’impiego di buone pratiche e tecniche di vigilanza in tutta la Comunità, posto che le autorità nazionali possono confrontare i metodi applicati con quelli delle altre autorità (si pensi ad esempio a confronti e indagini congiunte o a visite di studio). Infine, la cooperazione può rivelarsi utile per scambiare opinioni e risolvere problemi pratici.
La cooperazione amministrativa si basa sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza delle autorità nazionali di vigilanza. Gli Stati membri e la Commissione devono essere informati di come si proceda ad organizzare l’applicazione delle [5] direttive del nuovo approccio in tutto il mercato unico, con particolare riferimento alla vigilanza dei prodotti disciplinati dalle direttive in questione. Tra le informazioni di cui sopra rientrano quelle relative alle autorità nazionali incaricate della vigilanza del mercato per i vari settori produttivi e quelle relative ai meccanismi nazionali di vigilanza del mercato, per chiarire come avvenga il controllo dei prodotti immessi nel mercato e a quali azioni correttive o attività di altro genere l’autorità di sorveglianza possa ricorrere. È infine necessaria la trasparenza sulle norme nazionali in materia di riservatezza.
Per un’efficace vigilanza del mercato all’interno della Comunità, le autorità nazionali di vigilanza devono garantirsi assistenza reciproca; su richiesta, ognuna di esse dovrebbe rendere disponibili le informazioni in suo possesso e fornire assistenza di altro genere. In mancanza di una richiesta preventiva, un’autorità nazionale può considerare l’ipotesi di inviare alle autorità omologhe tutte le informazioni rilevanti in merito ad operazioni che costituiscono o che possano costituire una violazione delle direttive di nuovo approccio, con possibili ripercussioni sul territorio di altri Stati membri. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre comunicare alla Commissione tutte le informazioni che ritengano rilevanti, anche in risposta ad una richiesta motivata della Commissione medesima; quest’ultima può successivamente trasmettere tali informazioni alle altre autorità nazionali, qualora lo ritenga necessario.
La legislazione comunitaria prevede lo scambio di informazioni, ma in misura limitata, essenzialmente quando sussiste il rischio di un pericolo grave. A titolo di esempio, la clausola di salvaguardia contemplata dalle direttive del nuovo approccio è sostanzialmente applicabile solo ai prodotti muniti di [6] marcatura CE; tutti i prodotti non consumer e le mancate conformità di piccola entità sono esclusi dal sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla [7] direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. In alcuni casi gli attuali sistemi di scambio delle informazioni non sono sufficientemente rapidi riguardo ai rischi effettivi o potenziali, visto che, ad esempio, nell’ambito della clausola di salvaguardia è necessaria una consultazione e la Commissione deve adottare un parere che giustifichi l’adozione della misura nazionale prima di informare gli altri Stati membri. Qualora i meccanismi disponibili siano insufficienti, va valutata la necessità di scambiare informazioni, pur garantendo la riservatezza. Perché lo scambio di informazioni risulti gestibile, deve limitarsi alle prove nei casi in cui la mancata conformità sia ritenuta di natura sostanziale o altrimenti essenziale per tenere informate le autorità di vigilanza in vari Stati membri.
La cooperazione e l’assistenza reciproca si rivelano necessarie soprattutto per garantire che si proceda contro coloro i quali immettono nel mercato un prodotto non conforme. In tal caso è necessario contattare l’autorità dello Stato membro in cui è stabilito il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o altre persone responsabili per ottenere informazioni da questi ultimi, ad esempio la dichiarazione CE di conformità o alcune informazioni dettagliate della documentazione tecnica o ancora informazioni sulla catena di distribuzione. Va inoltre contattato lo Stato membro che ha giurisdizione sull’organismo notificato. Se un’autorità nazionale interviene in base alle informazioni pervenutele da un altro organismo nazionale, deve informare quest’ultimo dei risultati delle azioni intraprese.
La vigilanza del mercato sarebbe inoltre più efficiente su scala comunitaria se le autorità nazionali di vigilanza si accordassero su come destinare le proprie risorse in modo da controllare il massimo numero di tipi diversi di prodotti in ciascun settore. Per evitare di duplicare le prove sui prodotti o altre indagini ai fini del controllo del mercato, le autorità nazionali dovrebbero istituire un meccanismo di scambio dei rapporti di sintesi relativi alle prove effettuate. Esse dovrebbero inoltre verificare se sussista un’esigenza specifica di effettuare analisi tecniche o test di laboratorio qualora un’altra autorità di sorveglianza vi abbia già provveduto e i risultati siano disponibili o lo siano su richiesta. Potrebbe inoltre risultare utile scambiare i risultati delle ispezioni periodiche sulle apparecchiature in servizio, se forniscono informazioni sulla conformità dei prodotti al momento dell’immissione nel mercato.
Le informazioni che le autorità nazionali di vigilanza del mercato si scambiano devono essere coperte dal segreto professionale, secondo i principi in vigore nel sistema giuridico del paese interessato, e devono beneficiare della tutela garantita a informazioni analoghe ai sensi del diritto nazionale. Se le norme vigenti in uno Stato membro consentono il libero accesso alle informazioni detenute dalle autorità di vigilanza, è necessario informarne le altre autorità al momento della richiesta o nel momento in cui avviene lo scambio di informazioni se non viene presentata alcuna richiesta. Se l’autorità che invia le informazioni ritiene che queste riguardino aspetti tutelati dal segreto professionale o commerciale, l’autorità destinataria deve garantirne il rispetto; in caso contrario la controparte ha il diritto di non divulgare le informazioni.
Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di vigilanza devono essere soggetti ad accordo tra le parti interessate, tenendo conto delle esigenze del settore interessato. Tra i principi eventualmente da considerare si possono annoverare i seguenti:
designazione di un punto di comunicazione o corrispondente nazionale per ogni settore, che dovrebbe provvedere al coordinamento interno, secondo le necessità;
accordo sui casi tipici in cui la trasmissione delle informazioni sul controllo si rivela utile;
sviluppo di un approccio comune a temi quali la classificazione dei rischi e dei pericoli e alla relativa codifica;
definizione dei dettagli da comunicare in ciascun caso, compresa la richiesta di ulteriori informazioni;
accettazione dell’obbligo di rispondere alle indagini effettuate entro un determinato lasso di tempo;
invio semplificato delle informazioni (richieste e risposte) per via elettronica o attraverso un sistema telematico gestito dalla Commissione da un organismo esterno, con il ricorso a moduli standard plurilingue;
impiego di tecniche avanzate di registrazione dei dati per agevolare lo svolgimento di indagini;
totale riservatezza delle informazioni ottenute.

Infrastrutture di cooperazione amministrativa
Comitati e gruppi di lavoro
La cooperazione tra le amministrazioni nazionali si concretizza all’interno dei gruppi di lavoro istituiti dalle direttive di nuovo approccio. I lavori s’incentrano essenzialmente sulla discussione di aspetti interpretativi, senza dimenticare le questioni legate al controllo del mercato e alla cooperazione amministrativa.
La cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali incaricate della vigilanza del mercato riguarda i seguenti settori: materiale elettrico a bassa tensione, compatibilità elettromagnetica (cooperazione amministrativa CEM), macchine (Machex), dispositivi medici (in particolare per il sistema di vigilanza), apparecchiature terminali di telecomunicazione, imbarcazioni da diporto e prodotti di consumo (PROSAFE, il forum d’Europa sulla sicurezza dei prodotti).
Il gruppo di alti funzionari per la normalizzazione e la politica di valutazione della conformità è un comitato orizzontale, che si occupa, ad esempio, delle questioni generali relative all’attuazione e all’applicazione delle direttive del nuovo approccio, quali gli aspetti del controllo del mercato.
I comitati d’urgenza istituiti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti discutono periodicamente temi di cooperazione amministrativa di interesse generale.
Il comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno viene consultato dalla Commissione su tutti gli aspetti riguardanti il funzionamento del mercato unico e agevola lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Il comitato non interviene se esistono altri meccanismi adeguati, ma può trattare situazioni che non rientrano nel campo di applicazione dei meccanismi esistenti.
Dati sulle strutture nazionali di applicazione
Gli Stati membri sono stati invitati a notificare alla Commissione le rispettive strutture amministrative per alcuni settori prioritari della legislazione in materia di mercato unico. Il principale scopo di tale disposizione è di mettere in grado i governi di collaborare tra loro per applicare la legislazione, essenzialmente attraverso lo scambio di informazioni quali dati sui prodotti pericolosi, ispezioni e test svolti in un altro Stato membro, autorizzazioni, licenze e audit. Ai sensi della medesima risoluzione gli Stati membri sono invitati a notificare i punti di contatto nazionali per le imprese e i cittadini disponibili a risolvere problemi connessi con l’esercizio dei diritti conferiti dalle norme relative al mercato interno.
La Commissione alimenta anche una base di dati dei punti di contatto delle amministrazioni degli Stati membri, per facilitare il contatto con le amministrazioni degli altri Stati membri. La base è un elenco di tutti i dipendenti pubblici degli Stati membri e i funzionari della Commissione incaricati di adottare le varie misure legislative in materia di mercato unico. È previsto di renderla disponibile in linea, sul sito web Europa della Commissione e dunque accessibile direttamente a tutti i funzionari interessati. Essa non contiene informazioni dirette sulle autorità nazionali incaricate di svolgere la vigilanza del mercato nel settore delle direttive del nuovo approccio.
È stato preparato un documento quadro complementare con la descrizione delle strutture e delle procedure nazionali di applicazione, con il fine precipuo di illustrare agli Stati membri e alla Commissione i mezzi nazionali di applicazione.
Programma Karolus
Il programma Karolus prevede lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell’applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato unico. Al programma possono partecipare anche i paesi dell’Europa centrale e orientale, gli Stati EFTA membri del SEE e Cipro.
Il programma persegue i seguenti obiettivi: sviluppare un approccio coerente all’applicazione della normativa comunitaria in materia di mercato unico; sensibilizzare alla dimensione europea; creare una fiducia reciproca tra le amministrazioni degli Stati membri; consentire un proficuo scambio di opinioni.
Ogni anno la Commissione stabilisce i settori prioritari del programma Karolus. Tra essi si possono citare le prove di conformità e la sorveglianza del mercato, soprattutto nei seguenti settori: giocattoli, dispositivi di protezione individuale, materiale elettrico a bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, dispositivi e sistemi di protezione destinati all’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, dispositivi medici, apparecchi a gas, recipienti a pressione, prodotti chimici, esplosivi per uso civile, veicoli a motore, imbarcazioni da diporto e vari strumenti di controllo qualità.

Prodotti importati da paesi terzi

Il Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti stabilisce che le autorità doganali debbano essere strettamente associate all’esercizio della vigilanza sul mercato e ai sistemi di informazione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nella misura in cui si tratti di prodotti provenienti da paesi terzi.
In particolare, le autorità doganali devono sospendere lo svincolo dei prodotti aventi caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l’esistenza di un rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili. Lo stesso accade se constatano l’assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto o l’assenza di una marcatura o etichettatura di conformità previste dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti.
Il Regolamento (CEE) n. 339/93 si applica ai prodotti importati dai paesi terzi, a prescindere che rientrino o meno nel campo di applicazione delle direttive del nuovo approccio. Per quanto riguarda i prodotti disciplinati da queste ultime, le autorità doganali devono vigilare in particolare che i giocattoli siano muniti della [8] marcatura CE, se vengono considerati prodotti finiti presentati in maniera tale (per imballaggio, marcatura, etichettatura) da indicare che sono destinati ad essere immessi nel mercato senza ulteriori lavorazioni.
Le autorità doganali devono comunicare la decisione di sospendere lo svincolo di un prodotto alle autorità di vigilanza del mercato che, a loro volta, devono adottare i provvedimenti opportuni. Dal momento della notifica si possono prefigurare quattro ipotesi.
(a) I prodotti in questione presentano un rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza.
In questa eventualità le autorità di vigilanza del mercato devono intervenire per vietarne l’immissione nel mercato ai sensi delle normative comunitarie o nazionali applicabili e chiedere alle autorità doganali di apporre la seguente dicitura sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su ogni altro documento pertinente: “Prodotto pericoloso - svincolo per la libera circolazione non autorizzato - Regolamento (CEE) n. 339/93″ in una delle undici lingue ufficiali della Comunità.
(b) I prodotti non sono conformi alle normative comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti.
In tal caso le autorità di vigilanza devono adottare le misure necessarie, anche vietandone l’immissione nel mercato ai sensi delle normative in questione. Se vietano l’immissione nel mercato devono chiedere alle autorità doganali di apporre la seguente dicitura sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su ogni altro documento pertinente: “Prodotto non conforme - svincolo per la libera circolazione non autorizzato - Regolamento (CEE) n. 339/93″ in una delle undici lingue ufficiali della Comunità.
(c) I prodotti non presentano un rischio grave ed immediato e non possono ritenersi non conformi alle normative applicabili in materia di sicurezza dei prodotti.
I prodotti devono ottenere lo svincolo per la libera circolazione, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni e formalità riguardanti lo svincolo stesso.
(d) Le autorità doganali non sono state informate di eventuali azioni intraprese dalle autorità di vigilanza del mercato.
I prodotti devono ottenere lo svincolo per la libera circolazione al massimo entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla sospensione dello svincolo, a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni e formalità riguardanti lo svincolo stesso.
Grazie a vari atti comunitari - tra i quali il regolamento (CEE) n. 339/93 e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti - le autorità di vigilanza sono tenute ad informare le autorità doganali dei risultati ottenuti in merito a prodotti importati da paesi terzi.

Si possono configurare tre casi di specie.
(a) I prodotti importati dal paese terzo e destinati ai consumatori o verosimilmente utilizzati da questi ultimi presentano un rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza conformemente al disposto della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
In questo caso, ai prodotti di consumo che rientrano nell’ambito delle direttive di nuovo approccio o di altre normative comunitarie si applica il sistema di scambio rapido delle informazioni sui pericoli derivanti dall’uso dei prodotti di consumo ai sensi della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. Vengono pertanto informate le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli Stati membri che, a loro volta, possono comunicare alle autorità doganali nazionali i prodotti importati da paesi terzi aventi caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l’esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza. Si tratta questa di un’informazione particolarmente importante per le autorità doganali se comporta il divieto o il ritiro dal commercio dei suddetti prodotti importati, a seguito di una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 9 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
(b) I prodotti importati dai paesi terzi non sono corredati di documenti o non sono muniti della marcatura o dell’etichettatura di conformità prevista dalle normative comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti.
In questo caso le autorità di vigilanza del mercato devono informare le autorità doganali per attirare la loro attenzione sull’esistenza di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 339/93.
(c) I prodotti importati dai paesi terzi presentano un rischio per la salute o la sicurezza che non si rivela grave o immediato ma sono soggetti a misure di divieto o limitazione all’immissione nel mercato o di ritiro dal mercato.
In tal caso, lo Stato membro che adotta le misure in questione deve informarne la Commissione ai sensi della procedura di applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalle direttive di nuovo approccio, purché sussistano le condizioni di applicazione della clausola stessa. Se il prodotto è destinato ai consumatori o ad un probabile uso da parte di questi, si applica la clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, a meno che il prodotto non sia disciplinato da una normativa comunitaria che preveda una clausola di salvaguardia (come le direttive del nuovo approccio). In tale eventualità è necessario informare le autorità doganali.
Ai fini dell’attuazione del regolamento (CEE) n. 339/93, sono eventualmente applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Ciò avviene, ad esempio, quando si appone la dicitura “Prodotto pericoloso - svincolo per la libera circolazione non autorizzato - Regolamento (CEE) n. 339/93″ o “Prodotto non conforme - svincolo per la libera circolazione non autorizzato - Regolamento (CEE) n. 339/93″ alle fatture commerciali o ad ogni altro documento che accompagni i prodotti importati da paesi terzi.



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