Altre informazioni sulle direttive sulla marcatura ce
Se l’autorità che invia le informazioni ritiene che queste riguardino aspetti tutelati dal segreto professionale o commerciale, l’autorità destinataria deve garantirne il rispetto; in caso contrario la controparte ha il diritto di non divulgare le informazioni.
Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di vigilanza devono essere soggetti ad accordo tra le parti interessate, tenendo conto delle esigenze del settore interessato. Tra i principi eventualmente da considerare si possono annoverare i seguenti:
designazione di un punto di comunicazione o corrispondente nazionale per ogni settore, che dovrebbe provvedere al coordinamento interno, secondo le necessità;
accordo sui casi tipici in cui la trasmissione delle informazioni sul controllo si rivela utile;
sviluppo di un approccio comune a temi quali la classificazione dei rischi e dei pericoli e alla relativa codifica;
definizione dei dettagli da comunicare in ciascun caso, compresa la richiesta di ulteriori informazioni;
accettazione dell’obbligo di rispondere alle indagini effettuate entro un determinato lasso di tempo;
invio semplificato delle informazioni (richieste e risposte) per via elettronica o attraverso un sistema telematico gestito dalla Commissione da un organismo esterno, con il ricorso a moduli standard plurilingue;
impiego di tecniche avanzate di registrazione dei dati per agevolare lo svolgimento di indagini;
totale riservatezza delle informazioni ottenute.
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