Altre informazioni sulle direttive sulla marcatura ce
Va inoltre contattato lo Stato membro che ha giurisdizione sull’organismo notificato. Se un’autorità nazionale interviene in base alle informazioni pervenutele da un altro organismo nazionale, deve informare quest’ultimo dei risultati delle azioni intraprese.
La vigilanza del mercato sarebbe inoltre più efficiente su scala comunitaria se le autorità nazionali di vigilanza si accordassero su come destinare le proprie risorse in modo da controllare il massimo numero di tipi diversi di prodotti in ciascun settore. Per evitare di duplicare le prove sui prodotti o altre indagini ai fini del controllo del mercato, le autorità nazionali dovrebbero istituire un meccanismo di scambio dei rapporti di sintesi relativi alle prove effettuate. Esse dovrebbero inoltre verificare se sussista un’esigenza specifica di effettuare analisi tecniche o test di laboratorio qualora un’altra autorità di sorveglianza vi abbia già provveduto e i risultati siano disponibili o lo siano su richiesta. Potrebbe inoltre risultare utile scambiare i risultati delle ispezioni periodiche sulle apparecchiature in servizio, se forniscono informazioni sulla conformità dei prodotti al momento dell’immissione nel mercato.
Le informazioni che le autorità nazionali di vigilanza del mercato si scambiano devono essere coperte dal segreto professionale, secondo i principi in vigore nel sistema giuridico del paese interessato, e devono beneficiare della tutela garantita a informazioni analoghe ai sensi del diritto nazionale. Se le norme vigenti in uno Stato membro consentono il libero accesso alle informazioni detenute dalle autorità di vigilanza, è necessario informarne le altre autorità al momento della richiesta o nel momento in cui avviene lo scambio di informazioni se non viene presentata alcuna richiesta.
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