Altre informazioni sulle direttive sulla marcatura ce
Sebbene l’armonizzazione tecnica abbia contributo a creare un mercato unico dove i prodotti circolano attraversando i confini nazionali, la vigilanza del mercato viene ancora condotta a livello dei singoli Stati. Pertanto, per renderla più efficiente, minimizzando l’effetto prodotto dalle diverse pratiche di vigilanza e riducendo la sovrapposizione degli interventi di vigilanza a livello nazionale, è necessario sviluppare meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali a ciò deputate. Tale cooperazione può inoltre diffondere l’impiego di buone pratiche e tecniche di vigilanza in tutta la Comunità, posto che le autorità nazionali possono confrontare i metodi applicati con quelli delle altre autorità (si pensi ad esempio a confronti e indagini congiunte o a visite di studio). Infine, la cooperazione può rivelarsi utile per scambiare opinioni e risolvere problemi pratici.
La cooperazione amministrativa si basa sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza delle autorità nazionali di vigilanza. Gli Stati membri e la Commissione devono essere informati di come si proceda ad organizzare l’applicazione delle direttive del nuovo approccio in tutto il mercato unico, con particolare riferimento alla vigilanza dei prodotti disciplinati dalle direttive in questione. Tra le informazioni di cui sopra rientrano quelle relative alle autorità nazionali incaricate della vigilanza del mercato per i vari settori produttivi e quelle relative ai meccanismi nazionali di vigilanza del mercato, per chiarire come avvenga il controllo dei prodotti immessi nel mercato e a quali azioni correttive o attività di altro genere l’autorità di sorveglianza possa ricorrere. È infine necessaria la trasparenza sulle norme nazionali in materia di riservatezza.
Per un’efficace vigilanza del mercato all’interno della Comunità, le autorità nazionali di vigilanza devono garantirsi assistenza reciproca; su richiesta, ognuna di esse dovrebbe rendere disponibili le informazioni in suo possesso e fornire assistenza di altro genere. In mancanza di una richiesta preventiva, un’autorità nazionale può considerare l’ipotesi di inviare alle autorità omologhe tutte le informazioni rilevanti in merito ad operazioni che costituiscono o che possano costituire una violazione delle direttive di nuovo approccio, con possibili ripercussioni sul territorio di altri Stati membri.
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