Direttiva CE 86/106 al punto 0.3: Quando è obbligatoria la [1] marcatura CE. Ai sensi della CPD la [2] marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione osserva le Specificazioni Tecniche Europee inerenti (od i Requisiti dell’Articolo 4.4 della CPD) e che l’appropriata procedura di attestazione della conformità è stata assolta (cfr. Articolo 4.6, contestualmente all’Articolo 4.2 e 4.4 della CPD).
A differenza delle altre direttive di Nuovo Approccio, la [3] marcatura CE è possibile soltanto nel caso di applicazione di una Specificazione Tecnica Europea (cfr. Articolo 4.2 della CPD, secondo comma, oltre quanto già riportato a tale proposito). Si è già esaminato in precedenza in quali casi l’applicazione delle Specificazioni Tecniche Europee (compresa l’appropriata procedura di attestazione della conformità) sia obbligatoria.
In tutti questi casi (compresi quindi quelli di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della CPD, così come nel caso di ricorso all’opzione di “no performance determined” al termine del periodo di coesistenza) anche l’affissione della marcatura CE è obbligatoria. Quest’obbligo deriva dall’Articolo 4.2 della CPD: “Ai sensi di questa Disposizione non è sufficiente la presunzione di idoneità all’impiego, se il prodotto da costruzione ottempera alle Specificazioni Tecniche Applicate (compresa la procedura di attestazione della conformità), ma deve essere anche affissa la marcatura CE”.
La ragione per cui i prodotti devono affiggere la marcatura CE è puntualizzata ulteriormente nella CPD, dove si sottolinea che: “i prodotti da costruzione che ottemperano alle Specificazioni Tecniche Europee, e quindi si presume siano idonei all’impiego previsto, devono essere “facilmente riconoscibili”. Una Specificazione Tecnica Europea può essere applicata in alcuni casi, ma non necessariamente. Come nel caso in cui sia disponibile una Norma Armonizzata od un ETAG, ma il periodo di coesistenza definito non sia ancora concluso. Anche la richiesta di un ETA basata sull’Articolo 9.2 della CPD, in termini generali, rimane volontaria (per un prodotto che sia coperto da una Norma Armonizzata, il cui periodo di coesistenza sia già concluso, e che differisca sostanzialmente dalla Norma, ai sensi dell’Articolo 8.2, comma b, della CPD, deve essere richiesto un ETA).
In questi casi il produttore può scegliere se fabbricare prodotti da costruzione conformi alle Specificazioni Tecniche Europee (compresa l’appropriata procedura di attestazione della conformità), oppure fabbricare prodotti da costruzione in conformità alle Specificazioni Tecniche Nazionali. Si potrebbe, allora, porre la questione dell’obbligatorietà o meno della marcatura CE. La risposta tuttavia è chiara e deriva dalle dettagliate argomentazioni precedenti: Se il produttore sceglie la “via Europea” (che significa produrre in conformità ad una Specificazione Tecnica Europea, compresa l’appropriata procedura di attestazione della conformità), allora anche la marcatura CE deve essere affissa.