Marcatura CE: quando è obbligatoria
Direttiva CE 86/106 al punto 0.3: Quando è obbligatoria la marcatura CE. Ai sensi della CPD la marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione osserva le Specificazioni Tecniche Europee inerenti (od i Requisiti dell’Articolo 4.4 della CPD) e che l’appropriata procedura di attestazione della conformità è stata assolta (cfr. Articolo 4.6, contestualmente all’Articolo 4.2 e 4.4 della CPD).
A differenza delle altre direttive di Nuovo Approccio, la marcatura CE è possibile soltanto nel caso di applicazione di una Specificazione Tecnica Europea (cfr. Articolo 4.2 della CPD, secondo comma, oltre quanto già riportato a tale proposito). Si è già esaminato in precedenza in quali casi l’applicazione delle Specificazioni Tecniche Europee (compresa l’appropriata procedura di attestazione della conformità) sia obbligatoria.
In tutti questi casi (compresi quindi quelli di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della CPD, così come nel caso di ricorso all’opzione di “no performance determined” al termine del periodo di coesistenza) anche l’affissione della marcatura CE è obbligatoria. Quest’obbligo deriva dall’Articolo 4.2 della CPD: “Ai sensi di questa Disposizione non è sufficiente la presunzione di idoneità all’impiego, se il prodotto da costruzione ottempera alle Specificazioni Tecniche Applicate (compresa la procedura di attestazione della conformità), ma deve essere anche affissa la marcatura CE”.
Informazioni: Marcatura CE: quando è obbligatoria
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