Le direttive CE le possiamo sintetizzare con i seguenti elementi standard:
Campo di applicazione: elenco dei prodotti coperti dalla direttiva o indicazione degli elementi per identificarli;
Obblighi generali: possono essere immessi sul mercato comunitario solo i prodotti che non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri è il fabbricante o un suo mandatario o l’importatore stabilito nella Comunità (a questo proposito si veda anche la direttiva 85/374/CEE);
Requisiti essenziali di sicurezza: ogni direttiva definisce in maniera puntuale i requisiti che ogni prodotto ricadente nel suo ambito d’applicazione deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato;
Valutazione della conformità: ciascuna direttiva stabilisce le procedure alle quali vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; in ogni caso, qualunque sia il procedimento utilizzato, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità per poter immettere il suo prodotto sul mercato.
Norme armonizzate: beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva i prodotti conformi alle norme armonizzate elaborate dagli organismi di normalizzazione europei su mandato della Commissione europea; nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché il costruttore decide di adottare una scelta tecnica differente - il produttore dovrà dimostrare di avere soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.
Organismi notificati: sono parti terze (rispetto al fabbricante e al dettagliante), alle quali spettano i compiti di eseguire le prove, le ispezioni e gli altri tipi di verifica della conformità previsti dalle diverse direttive; per poter effettuare le certificazioni, tali organismi devono essere autorizzati dagli Stati membri e notificati alla Commissione europea.
Fascicolo tecnico: è costituito dalla documentazione tecnica utile a dimostrare la [1] conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva; la sua importanza è legata alla procedura di valutazione della conformità richiesta dalla direttiva: quando il fabbricante produce la sola dichiarazione di conformità, senza l’intervento di un organismo di certificazione nel processo, il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri per poter valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza.
Marcatura CE: è un grafismo che attesta la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della direttiva; l’impiego della marcatura CE, obbligatorio per i prodotti rientranti nell’ambito delle direttive di “nuovo approccio”, è invece vietata per tutti gli altri prodotti; nel caso in cui un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive, la marcatura CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive applicabili.
Libera circolazione: gli Stati membri non possono impedire la circolazione dei prodotti sui quali sia stata apposta la marcatura CE.
Clausola di salvaguardia: ogni direttiva fondata sul nuovo approccio stabilisce una clausola di portata generale, applicabile ai prodotti di consumo non conformi alla regolamentazione comunitaria o nazionale e che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori; in base a questa regolamentazione, ciascuno Stato membro può adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti ritenuti non conformi, informando al tempo stesso la Commissione cui spetta l’emissione di un parere sull’opportunità delle misure adottate.
Periodo transitorio: è il periodo di tempo durante il quale il fabbricante può scegliere se immettere sul mercato prodotti conformi alla direttiva o alla legislazione nazionale preesistente. Al termine del periodo transitorio si applicherà invece la normativa comunitaria (o più precisamente - trattandosi di direttive - le norme nazionali che recepiscono il contenuto della direttiva).