Le norme europee ed il benestare tecnico
La seconda possibilità per il rilascio di un ETA è descritta nell’Articolo 9.2 della CPD per quei casi nei quali non sia disponibile un ETAG. In tale caso la valutazione del prodotto da costruzione da parte dell’Approval Body al quale è stata rivolta la domanda da parte del produttore deve riferirsi direttamente ai requisiti essenziali della CPD ed ai documenti interpretativi. La decisione circa la scelta della procedura che deve essere seguita dall’EOTA o dall’Approval Body spetta alla Commissione. Infine, l’Approval Body che istruisce l’ETA deve obbligatoriamente ottenere il consenso di tutti gli altri Approval Body alla proposta di ETA, prima del suo rilascio.
Tutte le disposizioni che devono essere osservate da chi richiede un ETA e da parte degli Approval Body sono state dettagliate dall’EOTA nel documento “Common procedural rules for requesting, preparing and the granting of European Technical Approvals”, adottato mediante Decisione da parte della Commissione pubblicata sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (cfr. OJ n.17, del 20-1-1994), il cui allegato riguarda appunto le “Regole procedurali comuni di richiesta, preparazione e rilascio di un Benestare Tecnico Europeo (ETA)”, oltre che il Format di domanda.
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