Le norme europee ed il benestare tecnico
C.4 Procedura di rilascio di un ETA
Il rilascio di un ETA deve essere basato su prove, verifiche del prodotto e valutazione del FPC nei confronti dei requisiti essenziali della CPD e dei documenti interpretativi riferiti allo specifico prodotto da costruzione. L’Articolo 9 della CPD stabilisce due differenti possibilità di rilascio di un ETA, basate su procedure di valutazione diverse. La Decisione, in merito alla scelta della forma procedurale che deve essere rispettivamente seguita dall’EOTA o dal suo Approval Body, spetta alla Commissione.
La prima possibilità è data dall’Articolo 9.1 della CPD, che richiede, quale base per il rilascio di un ETA, l’esistenza di una Guida per l’ETA (in Inglese ed in sigla, ETAG). Tale Guida deve essere stata elaborata dall’EOTA sulla base di un Mandato della Commissione. Il Mandato definisce: il prodotto da costruzione, l’impiego previsto per il prodotto, le caratteristiche del prodotto che devono essere definite nella Guida, le Classi od i Livelli di Prestazione del prodotto qualora richiesti nei documenti interpretativi o stabilite dal Comitato Permanente per la costruzione, ed il Sistema che deve essere applicato per l’attestazione della conformità.
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