Le norme europee ed il benestare tecnico
C.3 Determinazione dei prodotti da costruzione soggetti ad ETA
L’EOTA non è libero di determinare da solo per quali prodotti da costruzione possa essere rilasciato un Benestare Tecnico Europeo (ETA). Tale argomento è disciplinato dall’Articolo 8 (punti 2 e 3) della CPD, che fornisce il riferimento legale e, secondo il quale, un ETA può essere rilasciato:
- a prodotti per i quali non esista ancora né una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata, né una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta, né un Mandato per l’elaborazione di una Norma Armonizzata, e per i quali la Commissione abbia ritenuto che una Norma non possa, o non possa ancora, essere elaborata.
- a prodotti che differiscono significativamente da una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata oppure da una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta (in termini costitutivi o per destinazione d’uso).
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