Le norme europee ed il benestare tecnico
Quindi i produttori possono continuare ad optare per sistemi nazionali. Al termine di questo periodo la Marcatura CE è l’unico mezzo possibile per immettere sul mercato i prodotti.
C.7 Ricerca di consenso per un ETA, in mancanza di ETAG
L’Articolo 9.2 della CPD e le Regole Procedurali Comuni dell’EOTA richiedono che, in mancanza di un ETAG, un Approval Body possa rilasciare un ETA soltanto a seguito di un consenso espresso da tutti gli altri Approval Body sul progetto di ETA (per la precisione, ciò è di competenza dell’Executive Commission dell’EOTA).
Per facilitare la ricerca di tale consenso è necessaria una informazione preventiva indirizzata a tutti gli altri Approval Body da parte dell’Approval Body che sta istruendo l’ETA in questione, con particolare riferimento ai Metodi di prova e di valutazione che si intendono seguire per la valutazione di quello specifico prodotto da costruzione.
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