Le norme europee ed il benestare tecnico
Ogni proposta di ETAG deve essere inizialmente approvata dall’Executive Commission dell’EOTA e, successivamente, trasmessa alla Commissione per l’adozione, previa consultazione del Comitato Permanente per la costruzione. Gli ETAG adottati dalla Commissione devono essere pubblicati a cura di ciascuno Stato Membro, nelle rispettive Lingue ufficiali.
Anche per gli ETAG, una volta approvati dalla Commissione, che ne pubblica il riferimento sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, esiste un periodo di “coesistenza” (in Inglese, Transitional Period) che ha lo scopo di consentire alle parti interessate (Stati Membri e produttori) di prepararsi agli adempimenti obbligatori previsti.
Questo periodo è suddiviso in due fasi temporali sequenziali: la prima ha una durata di 9 mesi ed è riferita particolarmente agli Stati Membri che devono prepararsi aritirare ogni Regolamentazione Nazionale inerente o contraddittoria; la seconda ha una durata di 24 mesi (eccezionalmente incrementabile per decisione della Commissione, su motivata richiesta). In questo periodo la marcatura CE è possibile, ma non ancora obbligatoria.
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